L’obbligo non sussiste per chi, prima del 12 novembre, ha ricevuto e pagato le fatture e stipulato gli accordi per l’opzione per cessione o sconto

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 157/2021 (c.d. decreto “Antifrode”) dispone che:
– il contribuente richieda il visto di conformità;
– i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020.

Con una risposta dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 22 novembre 2021 viene sottolineato che il comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 “si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021” (data di entrata in vigore del DL 157/2021).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione dell’opzione e l’obbligo di attestazione della congruità delle spese non sussiste per i contribuenti che, anteriormente al 12 novembre 2021, hanno:
– ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
– assolto ai relativi pagamenti;
– esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, mediante la relativa annotazione,
anche se la comunicazione non è stata ancora trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate (al riguardo le specifiche tecniche saranno aggiornate entro il 26 novembre 2021).

Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:
– precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
– presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (nuovo comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020).

Da un’interpretazione letterale della norma poteva sembrare che il visto di conformità si rendesse necessario alle dichiarazioni presentate dal 12 novembre 2021, quindi anche per quelle relative al periodo d’imposta 2020 (si veda “Dichiarazioni con superbonus in attesa di chiarimenti” del 17 novembre 2021).
Tuttavia, con una risposta del 22 novembre dell’Agenzia, sulle spese sostenute nell’anno 2021 da un contribuente viene precisato che: “Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione”.

Con questa risposta sembrerebbe che non sussista l’obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, bensì si renda necessario sulla documentazione che dà diritto al superbonus. Sembrerebbe anche che detto visto possa essere rilasciato al contribuente in carta semplice dal soggetto a esso abilitato (lo si può evincere dal periodo riguardante la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità che deve essere conservata dal contribuente, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione fiscale).

Peraltro, una lettura estensiva della risposta dell’Agenzia delle Entrate (a ben vedere non chiarissima), non facendo una distinzione tra spese sostenute nel 2020 e spese sostenute nel 2021, parrebbe richiedere il visto di conformità sulla documentazione attestante il superbonus anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020.
Per le dichiarazione dei redditi relative all’anno 2020 che devono essere trasmesse nei prossimi giorni, quindi, il pericolo di dover apporre il visto di conformità sulla dichiarazione stessa non sussiste, ma rimane il dubbio se il visto di conformità sulla documentazione superbonus sia necessario anche per le spese che sono state sostenute nel corso dell’anno 2020.

Rimane fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti e che, in questi casi, il visto sull’intera dichiarazione assorbe l’obbligo previsto dal comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020 riguardante il visto di conformità che deve essere rilasciato sui dati relativi alla documentazione superbonus.