L’Agenzia delle Entrate deve precisare se le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni con detrazione al 110% presentate dal 12 novembre

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Il DL 11 novembre 2021 n. 157 – c.d. decreto “Antifrode” – contenente misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni “edilizie”, è entrato in vigore il 12 novembre 2021 (giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Una delle principali novità è certamente quella contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 157/2021 che introduce all’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:
– il contribuente richieda il visto di conformità;
– i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 (si veda “Tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie con visto di conformità” del 13 novembre 2021).

Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni:
– precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate;
– presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Testualmente, il nuovo comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede che “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. (…) In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità”.

Da come è scritto l’ultimo periodo del comma 11 sembrerebbe che il visto non si renda necessario solo nel caso venga trasmesso direttamente il modello 730; si giungerebbe a questa conclusione in considerazione del riferimento al sostituto d’imposta del contribuente che può prestare assistenza fiscale e trasmette la dichiarazione dei redditi solo con riguardo al modello 730.

Da un’interpretazione letterale della norma, inoltre, potrebbe sembrare che il visto di conformità si renda necessario alle dichiarazioni presentate dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal DL 157/2021), quindi anche per quelle relative al periodo d’imposta 2020.

Considerato che il termine di presentazione dei modelli REDDITI 2021 scadrà a fine novembre, tuttavia, parrebbe essere una soluzione meno problematica quella di ritenere che le nuove regole si applichino alle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta in corso al 12 novembre 2021.
L’assenza di aggiornamenti nelle specifiche tecniche del modelli REDDITI PF farebbe ben sperare, ma ciò non toglie che l’Amministrazione finanziaria debba al più presto fornire chiarimenti ufficiali.