L’opzione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata
Entro oggi, 15 novembre 2021, i soggetti non imprenditori devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per optare per la c.d. “proroga del DL sostegni-bis” della rideterminazione del costo o del valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli o edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001 posseduti al 1° gennaio 2021.
Si tratta di un regime prorogato numerose volte dal legislatore, ma che non è stato inserito nel Ddl. di bilancio 2022 approvato dal Governo e in attesa di essere trasmesso al Parlamento. Pertanto, attualmente pare che il medesimo non sarà prorogato per il 2022.
Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del DL “Sostegni-bis”, è stato spostato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021 il termine per optare per l’agevolazione in esame senza modificare la data di riferimento per il possesso dei beni che si intende rivalutare.
Per beneficiare del regime agevolato in argomento è necessario procedere con:
– la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
– il versamento tramite modello F24 di un’imposta sostitutiva sul valore periziato dell’11%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata sulla base del valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni.
In caso di opzione per il versamento rateale, dovrà essere versata solo la prima rata. Le rate successive:
– scadranno, rispettivamente, il 15 novembre 2022 e il 15 novembre 2023;
– dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo.
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 35/2004 § 2; n. 47/2011 § 1.3; n. 20/2016, § 11) ha chiarito che l’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:
– dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata;
– oppure, per il pagamento rateale, della prima rata.
Muovendo da questo assunto, è stato altresì chiarito che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, solo in caso di omesso o insufficiente versamento delle rate dell’imposta sostitutiva successive alla prima.
L’impostazione dell’Agenzia delle Entrate è stata confermata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 marzo 2018 n. 5981 (in questo senso si segnalano anche Cass. 15 luglio 2016 n. 14491 e 20 febbraio 2015 n. 3410).
In merito, la Suprema Corte ha specificato che il corretto versamento dell’imposta risulta essere una vera e propria condizione per il perfezionamento della rivalutazione.
Ad avviso dei giudici di legittimità, assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima, e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato. Si ritiene, invece, che nessuna rilevanza possa assumere, ai fini del perfezionamento dell’opzione, la compilazione del modello REDDITI.
Occorre prestare attenzione anche al soggetto che procede al materiale versamento dell’imposta sostitutiva. Infatti, qualora il pagamento fosse effettuato dalla società partecipata, invece che dal socio non imprenditore che applica le disposizioni sul capital gain, il versamento in parola non risulterebbe idoneo a riconoscere l’opzione per carenza di presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma.
Premesso quanto sopra, si segnala un’interessante pronuncia, che attualmente sembra però isolata, ossia la sentenza del 15 gennaio 2010 n. 8/1/10 della C.T. Prov. Alessandria, per la quale l’errato versamento da parte della società dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione della partecipazione non può far venir meno l’affrancamento così come determinato secondo il valore indicato nella perizia di stima.
In questa circostanza, l’imposta sostitutiva era stata versata attraverso un modello F24 intestato alla società, riportando il codice fiscale della sas, anziché quello distinto di ognuno dei quattro soci.
Al riguardo, la Commissione ha considerato l’errore commesso come scusabile, affermando che “la contribuente ha specificamente seguito le disposizioni in materia di rideterminazione del valore della quota; che tale valore è stato stabilito mediante perizia asseverata; che trattasi di partecipazione non qualificata; che l’imposta sostitutiva era stata a suo tempo versata; ne deriva che nel caso in esame non può ravvisarsi plusvalenza alcuna”.