La comunicazione del terzo trimestre 2021 per la prima volta consente l’utilizzo della bozza di liquidazione periodica

Di Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Il 30 novembre 2021 è il termine ultimo entro il quale comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre 2021.
La comunicazione è effettuata mediante l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo con provv. n. 62214/2018) ed è dovuta da tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dal fatto che le liquidazioni avvengano su base mensile ovvero su base trimestrale, per opzione o per natura.

Il trimestre oggetto della comunicazione in scadenza è il primo con riferimento al quale i soggetti trimestrali per opzione (art. 7 del DPR 542/99) possono fruire del programma di assistenza on line con il quale l’Agenzia delle Entrate mette, tra l’altro, a disposizione degli operatori le bozze precompilate delle LIPE (art. 4 comma 1 del DLgs. 127/2015). Il nuovo programma di assistenza riguarda infatti le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.
Come sottolineato dall’Agenzia nel comunicato stampa n. 71/2021, le bozze relative alle liquidazioni periodiche del terzo trimestre 2021 sono state rese disponibili nel portale “Fatture e corrispettivi” dall’8 novembre 2021.

L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato, con l’occasione, che i soggetti che validassero e trasmettessero il modello precompilato in via anticipata rispetto alla scadenza naturale, ovvero entro il 16 novembre 2021, potrebbero procedere al versamento dell’imposta eventualmente dovuta, avvalendosi delle funzionalità presenti nell’area riservata, ossia addebitando direttamente l’importo dovuto sul proprio conto corrente bancario o scaricando copia del modello F24 utilizzabile per il pagamento del tributo.

Il 16 novembre è, difatti, il termine previsto dall’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99 per l’effettuazione delle liquidazioni del terzo trimestre da parte dei soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente per opzione.
Tali soggetti passivi, qualora abbiano convalidato, entro il 31 ottobre scorso, i registri IVA relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021, dopo averli eventualmente modificati o integrati possono accedere alla sezione “Documenti IVA precompilati”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, trovando, nella sottosezione “Liquidazioni periodiche IVA”, la comunicazione del periodo precompilata dall’Agenzia.

Il modello può essere oggetto di variazioni e deve essere sottoposto a controlli, in modo particolare dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) che abbiano trasmesso telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri con la versione 6.0 del tracciato utilizzato per la memorizzazione e l’invio (si veda “On line la bozza della LIPE del terzo trimestre 2021” del 9 novembre).
Costoro, infatti, potrebbero riscontrare possibili incongruenze correlate ai corrispettivi non riscossi o a quelli documentati con fattura, il cui imponibile e la cui imposta potrebbero trovarsi duplicati all’interno della comunicazione (problematica che non dovrebbe più verificarsi con l’utilizzo della versione 7.0 del tracciato).

Una volta terminate le verifiche, l’operatore può procedere alla validazione della comunicazione e attendere di conoscerne il numero di protocollo attribuito dal sistema.

Sarà, quindi, possibile accedere alla sezione pagamenti, nella quale è presente l’indicazione dell’imposta eventualmente dovuta per il trimestre, nonché l’opzione relativa all’inoltro del pagamento o al download del modello F24. Nel primo caso, occorrerà indicare l’IBAN del conto corrente sul quale verrà addebitato l’importo, avendo cura di specificare, con un apposito “flag” nella sezione “Consenso”, che il conto identificato dall’IBAN indicato è intestato al codice fiscale del dichiarante. Alternativamente, come detto, sarà possibile scaricare e stampare il modello F24, procedendo al versamento dell’imposta secondo modalità “tradizionali”.

Con riferimento ai profili sanzionatori, immutati anche per coloro che si dovessero avvalere delle LIPE precompilate, si ricorda che in caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati, è dovuta la sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97), per la quale è eventualmente possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso (ris. n. 104/2017).

Ferma la debenza della sanzione, è data comunque la possibilità al soggetto passivo di regolarizzare i dati anteriormente al 2 maggio 2022 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021) inviando una comunicazione sostitutiva, in correzione della precedente, o, in alternativa, compilando il quadro VH della dichiarazione annuale IVA.

Nel caso di regolarizzazione successiva al 2 maggio 2022, sarà necessario presentare una dichiarazione IVA integrativa e versare, oltre alla sanzione ex art. 11 comma 2-ter, anche quella per invio tardivo della dichiarazione, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 471/97.