In questo caso la proroga continua a essere limitata al 31 dicembre 2022 per interventi eseguiti su unità immobiliari adibite ad abitazione principale
Nel testo aggiornato del disegno della legge di bilancio per il 2022 che verrà trasmesso al Senato questa settimana sono confermate le proroghe della quasi totalità delle detrazioni “edilizie”.
Seppur il testo vedrà presumibilmente ulteriori modiche prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a eccezione del superbonus del 110%, verrebbero prorogate sino al 31 dicembre 2024 con le attuali aliquote tutte le detrazioni “edilizie”, al netto del solo bonus facciate e bonus colonnine (si veda “Superbonus 110% prorogato per condomini” del 29 ottobre 2021).
Le opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020, inoltre, verrebbero estese alle spese sostenute fino al 2024 per tutte le detrazioni “edilizie” previste dal comma 2. Per il superbonus, invece, le opzioni verrebbero prorogate sino al 2025 (si veda “Proroga delle opzioni per tutti i bonus edilizi ma più controlli preventivi” di oggi).
Verranno prorogate al 31 dicembre 2024, in particolare:
– il potenziamento dal 36% al 50% della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– il sismabonus, di cui ai commi 1-bis e ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (dal 50% del comma 1-bis al 70-80% del comma 1-quater e 75-85% del comma 1-quinquies) e anche del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies;
– l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;
– il bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013;
– il bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.
Con riguardo al bonus mobili, tuttavia, il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% scenderà, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, dagli attuali 16.000 euro a 5.000 euro. La detrazione, inoltre, sempre per le spese sostenute nel 2022, spetterà a condizione che gli interventi edilizi sull’immobile che verrebbe arredato siano iniziati dal 1° gennaio 2021.
Verrebbe confermata la proroga all’anno 2022 del c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, ma con una riduzione della detrazione IRPEF/IRES dal 90% al 60%.
Quanto al superbonus del 110%, spettante per le spese “sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”, sono previste finestre temporali agevolate più ampie per particolari categorie di soggetti (si veda “Superbonus con proroga condizionata” del 1° novembre 2021).
Il termine finale di sostenimento delle spese verrebbe infatti posposto al 31 dicembre 2025 (l’aliquota della detrazione sarebbe del 110% fino a fine 2023, del 70% per l’anno 2024 e del 65% per l’anno 2025) per gli interventi agevolati effettuati da condomìni e per quelli effettuati da persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti che sono composti da due a quattro unità immobiliari.
Per gli interventi effettuati da persone fisiche, di cui al comma 9, lett. b), invece, la proroga del superbonus 110% continua a essere limitata al 31 dicembre 2022 e comunque con pesanti limitazioni, posto che varrebbe soltanto:
– se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
– oppure se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che, alla data del 30 settembre 2021, avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.