Si attende la pubblicazione del decreto sugli illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Di Maria Francesca ARTUSI

Saranno introdotti a breve dei nuovi reati presupposto da inserire nel sempre più ampio catalogo del DLgs. 231/2001 in materia di responsabilità delle società e degli enti. Si tratta degli “illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti”.

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 4 novembre ha, infatti, approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2019/713/Ue sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nella legge di delegazione europea n. 53/2021, avente per oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In tale provvedimento sono previste innanzitutto delle modifiche al codice penale con alcune integrazioni al delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-ter c.p.) e l’introduzione ex novo del delitto di “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” (art. 493-quater c.p.).

Può essere utile evidenziare che la necessità di intervenire a tutela delle carte di pagamento è piuttosto recente (a partire dagli anni ’90), e la casistica relativa a tali fattispecie è cresciuta in modo direttamente proporzionale all’incremento dell’utilizzo degli strumenti medesimi.

Fin dalle sue origini, la materia è stata strettamente connessa a quella dell’antiriciclaggio (DLgs. 231/2007), ma con un recente intervento normativo, tale disciplina ha assunto una rilevanza autonoma, confluendo all’interno del codice penale nell’art. 493-ter con il DLgs. 21/2018.

Le modifiche attualmente in programma incidono sull’oggetto della tutela: le parole “carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento” sono sostituite da “strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento”.
È lo stesso schema di decreto a contenere al suo interno le definizioni rilevanti. In particolare, si intende per “strumento di pagamento diverso dai contanti” un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale o una loro combinazione diverso dalla moneta a corso legale che – da solo o unitamente ad una procedura o una serie di procedure – permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (cioè, monete elettroniche e valute virtuali).

D’altra parte viene previsto il nuovo art. 493-quater c.p. che vuole punire chiunque produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca o metta a disposizione o procuri a se stesso o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento, o specificamente adattati a tale scopo. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. consegue la confisca obbligatoria delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici indicati.

Infine, viene integrato il reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p. con un’aggravante laddove la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
Come avviene sempre più di frequente, a completamento della disciplina sanzionatoria viene prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche. È pertanto introdotto un nuovo art. 25-octies.1 del DLgs. 231/2001, che non a caso è posizionato subito dopo la norma – art. 25-octies – dedicata al riciclaggio.

Per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti (art. 493-ter c.p.), sarà così possibile comminare una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per le società e gli enti nel cui interesse e vantaggio tale reato venga commesso.

Con gli stessi presupposti, per la commissione del nuovo delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica aggravata (art. 494-quater c.p.) ovvero di frode informatica aggravata (art. 640-ter comma 2 c.p.), sarà prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

In caso di commissione di tali delitti si applicheranno all’ente anche le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del medesimo DLgs. 231/2001.