La tutela del terzo creditore in buona fede non opera mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo

Di Maria Francesca ARTUSI

Le disposizioni in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal c.d. “codice Antimafia” (DLgs. 159/2011) si applicano anche alle confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale e, dunque, anche a quella disposta ai sensi dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000. Tale ultima norma prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti tributari previsti dal DLgs. 74/2000, sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La Cassazione nella sentenza n. 39201, depositata ieri, si sofferma sulle parole “salvo che appartengano a persona estranea al reato” delineando la tutela che spetta a tali soggetti. Una nota banca italiana chiedeva, infatti, di accertare la propria qualità qualità di “terzo in buona fede” e la conseguente richiesta di inopponibilità nei suoi confronti della confisca per equivalente disposta a carico di una propria debitrice, già dipendente della banca, irrevocabilmente condannata per il reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 del DLgs. 74/2000.
Per i giudici di legittimità non è necessario far ricorso ai principi di carattere generale, così come invocati dalla banca, in tema di tutela del terzo in buona fede o alla analogia. La questione, infatti, è già stata positivamente risolta dal legislatore e nelle motivazioni della sentenza viene dettagliato in che modo opera tale tutela.

Al riguardo non possono che venire in rilievo le norme contenute nel Titolo IV Libro I del DLgs. 159/2011, ed in particolare gli artt. 52 e 55.
L’art. 55 comma 1, in particolare, esclude che sui beni sottoposti a sequestro (anche finalizzato ad una delle confische di cui agli artt. 240-bis c.p. e/o 578-bis c.p.p.) possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Il successivo comma 2 dispone l’estinzione delle procedure esecutive in relazione a beni oggetto di provvedimento definitivo di confisca.

La tutela del terzo creditore in buona fede non opera, dunque, mediante la sterilizzazione nei suoi confronti del provvedimento ablativo (come preteso dalla banca ricorrente che reclama l’inopponibilità della confisca e la possibilità di proseguire l’azione esecutiva sul bene confiscato), bensì nei termini e modi stabiliti dall’art. 52 del DLgs. 159/2011 il cui primo comma stabilisce che “la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro” (se ricorrono le condizioni indicate alle successive lettere a), b), c) e d).

Ciò perché la confisca comporta l’acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi (art. 45 comma 1 del DLgs. 159/2011).
Il terzo, dunque, può far valere le proprie ragioni creditorie in sede esecutiva penale nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui agli artt. 110 e seguenti del DLgs. 159/2011, cui spetta, in via esclusiva, il compito di decidere sulla destinazione del bene confiscato (art. 47 del medesimo decreto) e che ha facoltà di interloquire sulla sussistenza dei fatti che legittimano la tutela del terzo creditore in buona fede.

Deve però essere escluso, come detto, che la buona fede possa essere tutelata, come ritiene la banca, mediante l’inopponibilità della confisca trascritta successivamente alla trascrizione del sequestro conservativo e del pignoramento e la prosecuzione dell’azione esecutiva sul bene confiscato.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto l’istanza proposta dall’istituto di credito.