Bonus facciate anche nel 2022 ma con aliquota del 60%. Opzioni fino al 2025 solo con superbonus

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il disegno della legge di bilancio per il 2022. Dall’art. 8 della bozza emergono proroghe ampie per le detrazioni “edilizie”, ma con restringimento delle opzioni, per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, al solo superbonus.
Il testo certamente vedrà numerose modifiche tecniche e compromessi politici, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma aiuta già a capire da dove si parte e quale potrebbe essere la direzione di marcia.

Fuori dal superbonus 110%, verrebbero prorogate sino al 31 dicembre 2024 tutte le detrazioni “edilizie”, al netto del solo bonus facciate e bonus colonnine.
In particolare, la proroga al 31 dicembre 2024 riguarderebbe:
– il potenziamento dal 36% al 50% della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– il sismabonus, di cui ai commi 1-bis e ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (dal 50% del comma 1-bis, al 70-80% del comma 1-quater e 75-85% del comma 1-quinquies) ed anche del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies;
– l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;
– il bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (ma il tetto massimo di spesa, su cui applicare la detrazione 50%, scenderebbe a 5.000 euro per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024);
– il bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.

Per il bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, verrebbe invece prevista la proroga all’anno 2022, ma con una riduzione della detrazione dal 90% al 60%.
Nulla in assoluto per il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

Per nulla omogeneo, invece, una volta ancora, il quadro delle proroghe relativamente al superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. a) dell’art. 119 (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione che rientrano nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, di cui alla lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001), il superbonus verrebbe confermato al 110% sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023, dopodiché la misura della detrazione si ridurrebbe al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati da persone fisiche, di cui al comma 9, lett. b), la proroga del superbonus 110% sarebbe invece limitata al 31 dicembre 2022 e comunque con pesanti limitazioni, posto che varrebbe soltanto:
– se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui che eseguono gli interventi su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
– oppure se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che, alla data del 30 settembre 2021 avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano avviato le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per gli interventi effettuati dagli IACP (ed enti equivalenti) e dalle cooperative edilizie, di cui alle lett. c) e d) del comma 9 dell’art. 119, verrebbe prevista la proroga al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.

Un assetto che, stanti le stringenti condizioni poste con riguardo alle persone fisiche di cui alla lett. b) del comma 9 dell’art. 119, pone non pochi dubbi circa l’effettiva possibilità di beneficiare, anche dopo il 30 giugno 2022, del sismabonus acquisti in versione superbonus 110% (resta per altro da capire se trattasi di effetto voluto dal legislatore, oppure di effetto collaterale che potrà essere corretto con stesure più attente della norma).

Dove invece non sussistono dubbi circa le finalità del testo, è sulle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020: prorogate sino al 2025, ma dal 2022 disponibili solo per le spese agevolate con il superbonus 110%.
Anche qui è auspicabile un compromesso tecnico e politico, nel senso che, tra l’attuale assetto che consente di esercitare le opzioni non superbonus senza nemmeno apporre un visto di conformità, e uno scenario in cui fuori dal superbonus vengono eliminate le opzioni, la soluzione mediana di ampliare l’obbligo di visto di conformità alle opzioni non superbonus, appare di gran lunga quella più ragionevole e preferibile.