Con il DL 118/2021 convertito introdotte modifiche alla legislazione fallimentare ed emergenziale

Di Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Il DL 118/2021, conv. L. 21 ottobre 2021 n. 147, interviene sulla legislazione vigente di cui al RD 267/42 (anticipando alcuni istituti del DLgs. 14/2019) e sulla recente normativa “emergenziale”.
Si ricordano, in primis, le modifiche alla disciplina dell’omologazione forzata per il concordato preventivo (CP) e gli accordi di ristrutturazione (ADR) ex artt. 180 comma 4 e 182-bis comma 4 del RD 267/42, nonché le novità relative agli ADR a efficacia estesa, alla convenzione di moratoria, agli accordi agevolati, nonché la disciplina per i coobbligati e soci illimitatamente responsabili (artt. da 182-septies a 182-decies del RD 267/42, che di fatto anticipano gli artt. 57 e ss. del DLgs. 14/2019).

Gli ADR “a efficacia estesa”, in particolare, possono ora essere applicati anche quando l’indebitamento bancario è inferiore al 50%. L’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti (comma 2 lett. d) richiede che questi possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto “all’alternativa liquidatoria” (e non più “alle alternative concretamente praticabili”). Inoltre, ai fini dell’accordo, non rilevano le ipoteche iscritte nei 90 giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese: la disposizione non sembra riferirsi solo agli ADR a efficacia estesa in cui l’indebitamento bancario sia prevalente, ma all’intero istituto, anche perché non sono menzionate le ipoteche volontarie (tipiche delle esposizioni bancarie), ma quelle giudiziali.

Il modificato comma 8 dell’art. 182-bis del RD 267/42 (cfr. art. 58 commi 1 e 2 del DLgs. 14/2019) stabilisce che, se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione del professionista e il debitore è tenuto a chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori.
Se dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori.

All’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 182-quinquies del RD 267/42 è stabilito che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. La novità si applica ai ricorsi per CP introdotti dopo il 25 agosto 2021; per tale autorizzazione non sembra necessaria un’attestazione ad hoc.

Il successivo (nuovo) comma 6 applica, nell’ipotesi di continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al comma 5 (autorizzazione del tribunale previa attestazione) anche al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda al CP, ha adempiuto le obbligazioni ovvero in caso di autorizzazione del tribunale al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data. Il professionista, ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42, attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione ai valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede gli altri creditori.

Un’altra novità riguarda la moratoria nel CP: per i piani presentati dopo il 25 agosto 2021, nell’ipotesi di continuità, è esteso (da uno) a due anni dall’omologazione il termine della moratoria legale ex art. 186-bis comma 2 lett. c) per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione) (art. 86 del DLgs. 14/2019).

Si interviene anche sui termini nell’ipotesi di domanda di CP in bianco: dal 25 agosto 2021 al 31 dicembre 2021, il termine fissato in caso di domanda con riserva è compreso fra 60 e 120 giorni anche quando pende il procedimento per il fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

È modificato altresì l’art. 9 comma 5-bis del DL 23/2020, che consente al debitore, il quale, entro il 31 dicembre 2022 abbia ottenuto la concessione dei termini ex artt. 161 comma 6 del RD 267/42 e 182-bis comma 7 del RD 267/42, di depositare – entro i suddetti termini – un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano, pubblicato nel Registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 sono improcedibili i ricorsi per la risoluzione del CP e quelli per il fallimento proposti nei confronti di imprenditori che abbiano presentato domanda ex art. 186-bis del RD 267/42, omologato dopo il 1° gennaio 2019.

Al fine di adattare le disposizioni penali del RD 267/42 agli istituti introdotti con il DL 118/2021, il nuovo comma 3 dell’art. 236 del RD 267/42 prevede l’applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 nn. 1-4 nel caso di ADR a efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di ADR ex art. 182-bis comma 4, terzo e quarto periodo del RD 267/42.