Scade per i datori il termine per definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli
Da oggi scattano i controlli dei green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati. È quindi scaduto il termine per i datori di lavoro per mettersi in regola con gli adempimenti introdotti dal DL 127/2021, il quale prevede l’irrogazione da parte del prefetto di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per la mancata adozione delle relative misure organizzative, così come in caso di omesso controllo della certificazione verde.
Per quanto concerne il settore privato, si evidenzia infatti che secondo il disposto del comma 5 dell’art. 9-septies del DL 52/2021 i datori di lavoro, entro la data odierna, dovevano definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi nei confronti dei lavoratori così come di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi aziendali, anche sulla base di contratti esterni, compresi quindi i professionisti e i lavoratori autonomi, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi in questione.
L’obbligo di eseguire i controlli non viene meno nemmeno nel caso in cui, in virtù dell’art. 9-octies del DL 52/2021, il datore di lavoro abbia richiesto ai lavoratori, in presenza di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di comunicare il possesso o meno del green pass in via preventiva, quindi prima di accedere ai luoghi di lavoro, non essendo il possesso del green pass oggetto di autocertificazione (la norma interessa sia il settore pubblico che il settore privato).
L’attività di verifica, che non può comportare la raccolta dei dati dell’intestatario, deve essere eseguita preferibilmente all’ingresso, ma può svolgersi anche a campione in un momento successivo, secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, le cui disposizioni sono state aggiornate e integrate dal recente DPCM del 12 ottobre, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.
In quest’ultimo decreto è stato del resto precisato che il Ministero della Salute renderà disponibili specifiche soluzioni per agevolare i datori di lavoro nell’esecuzione quotidiana e automatizzata dei controlli, quali l’integrazione del controllo del green pass mediante lettura del QR code nei sistemi di verifica degli accessi e, per le aziende con più di 50 dipendenti, la possibilità di utilizzare un’interazione, in modalità asincrona, tra il portale INPS e la piattaforma nazionale DGC (si veda “Possibile accedere al luogo di lavoro in attesa del green pass” del 14 ottobre 2021).
In attesa di tali interventi, per verificare il green pass è possibile utilizzare l’app “VerificaC19”, con possibilità per il preposto al controllo di domandare al soggetto l’esibizione di un documento di identità, nel rispetto della normativa sulla privacy.
I lavoratori privi del green pass al momento dell’accesso in azienda non solo non potranno accedere al luogo di lavoro, ma saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre di quest’anno, senza conseguenze di natura disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata comportano la perdita della relativa anzianità di servizio e della retribuzione e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie. In ogni caso, per i soggetti, in possesso dei requisiti, ma che stiano attendendo il rilascio di una certificazione verde valida o del relativo aggiornamento, per accedere ai luoghi di lavoro basterà esibire i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi o dai medici di medicina generale.
I lavoratori che risultino invece privi del green pass dopo essere entrati in azienda, a seguito di un controllo a campione, potranno andare incontro a sanzioni disciplinari, che dovranno essere proporzionate alla gravità della condotta, e a una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro comminata dal prefetto. In questo caso, quando ad accertare la presenza in azienda di lavoratori senza green pass sia stata l’Autorità competente, i datori di lavoro non saranno sanzionabili solamente qualora abbiano eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come precisato dal Governo con le FAQ del 27 settembre scorso (si veda “Il green pass non elimina l’obbligo di distanziamento in azienda” del 28 settembre 2021).
Non hanno l’obbligo di esibire il green pass né i lavoratori in smart working né i soggetti esenti dalla vaccinazione anti COVID-19 (questi ultimi dovranno tuttavia preventivamente trasmettere al medico competente la relativa certificazione medica).
Tali tematiche saranno approfondite nella giornata di studio “Green pass: Tutto quesiti” in programma il 25 ottobre.