La presentazione può avvenire, in via telematica, fino al 13 dicembre 2021

Di Pamela ALBERTI

Dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 è possibile presentare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro. Con il provvedimento n. 268440, datato 13 ottobre ma pubblicato solo ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1, comma 30-bis del DL 73/2021 convertito, approvando altresì il modello, le relative istruzioni e il software di compilazione.

La citata disposizione ha esteso l’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”) e dai commi da 5 a 13 dell’art. 1 del DL 73/2021 (contributo alternativo o attività stagionali del DL “Sostegni-bis”), ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (per i soggetti “solari”).
L’ammontare dei contributi è definito dallo stesso art. 1 comma 30-bis del DL 73/2021 (si veda “Reintrodotto il contributo per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni” del 10 luglio).

In estrema sintesi, i suddetti soggetti, a seconda dei requisiti posseduti, possono richiedere (cfr. istruzioni per la compilazione dell’istanza):
– il solo contributo Sostegni; in questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico;
– il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo Sostegni-bis attività stagionali;
– entrambi i contributi Sostegni e Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico.

Per la richiesta del contributo “Sostegni” è necessario un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019 (o anche in assenza di tale requisito per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019), mentre per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” occorre un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Non possono accedere ai contributi i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi DL, gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR).
Nell’istanza sono infatti previste due distinte sezioni dedicate, rispettivamente, ai requisiti per chi intende usufruire dei contributi di cui alla lettera a) del comma 30-bis del DL 73/2021 e ai requisiti per chi intende usufruire del contributo di cui alle lettere b) o c) del citato comma 30-bis.

L’istanza deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021, utilizzando l’apposito modello approvato. La trasmissione dei dati dell’istanza avviene mediante l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello.
Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L’istanza contiene anche le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.
Nel caso in cui con i contributi in esame risultassero superati tali limiti, nell’istanza va indicato l’importo dei contributi richiesti rideterminati ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea.

Nell’istanza il richiedente deve inoltre indicare, alternativamente, se l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto spettanti (contributo “Sostegni”, “Sostegni-bis automatico” e/o “Sostegni-bis attività stagionali”) venga erogato tramite accredito su conto corrente o intenda optare per il riconoscimento del medesimo importo complessivo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.