Il testo del Ddl. di conversione, modificato dopo il lavoro delle Commissioni, sarà discusso oggi in Aula al Senato
Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, ha posto ieri la questione di fiducia sull’emendamento interamente sostitutivo del Ddl. di conversione del DL 118/2021, che recepisce le modifiche approvate dalle Commissioni riunite Giustizia e Industria del Senato. Il testo è previsto oggi in Aula. Vengono così introdotte alcune novità per la composizione negoziata, la nomina dell’esperto e il concordato semplificato.
Si ricorda che la gestione della piattaforma telematica è affidata alle CCIAA, tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del MISE.
Per l’inserimento nell’elenco degli esperti, inoltre, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, nonché gli avvocati, iscritti ai rispettivi Albi da almeno cinque anni, devono documentare le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. La domanda potrà presentarsi presso i rispettivi Ordini professionali, ai quali è affidato il compito di vagliarne la completezza e di comunicare i nominativi alla CCIAA ai fini del loro inserimento nell’elenco. L’esperienza formativa, anche in materia di tecniche di facilitazione e mediazione, sarà valutata all’atto di nomina come titolo di preferenza.
Per il primo popolamento dell’elenco, fino al 16 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini sarà continuo, mentre, dal 17 maggio 2022, avrà cadenza annuale. Gli Ordini sono tenuti a comunicare tempestivamente alle CCIAA l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari (più gravi di quelle minime), o la cancellazione del professionista dall’Albo, per la loro cancellazione anche dall’elenco.
Ricevuta l’istanza ex art. 2 comma 1 del DL 118/2021, il segretario generale della CCIAA nei successivi due giorni lavorativi, è tenuto a darne comunicazione alla commissione, che, ai fini della nomina dell’esperto, terrà conto dell’esperienza formativa risultante dal curriculum vitae.
Le modifiche apportate al testo intervengono anche sui requisiti di indipendenza dell’esperto – definito come “soggetto terzo rispetto a tutte le parti” – il quale non potrà intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore prima di due anni dall’archiviazione della procedura di composizione. Inoltre, non sarà possibile assumere più di due incarichi contemporaneamente.
Nell’espletamento dell’incarico, l’esperto potrà avvalersi di soggetti dotati di specifiche competenze nel settore economico dell’imprenditore, a condizione che non siano legati all’impresa o ad altre parti interessate al risanamento da rapporti personali o professionali. L’incarico dell’esperto è soggetto al termine di 180 giorni; tuttavia, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 7 del DL 118/2021, potrà proseguire per non oltre 180 giorni.
È ridefinito il sistema delle preclusione all’istanza di cui all’art. 2 comma 1, includendovi le ipotesi in cui sia pendente il procedimento ex art. 182-bis comma 6, ovvero ex artt. 7 e 14-ter della L. 3/2012 (art. 23 comma 2 del DL 118/2021). Inoltre, l’imprenditore non potrà presentare una nuova istanza se non è decorso almeno un anno dall’archiviazione della prima (art. 5 comma 8-bis).
All’art. 9 del DL 118/2021 è precisato che l’imprenditore in stato di crisi gestisce l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, tuttavia, se nel corso della procedura risulta la sua insolvenza ma esistono concrete prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore.
Per le imprese agricole – che hanno promosso la procedura “maggiore” – è consentito, all’esito delle trattative, l’accesso all’accordo di composizione o alla liquidazione ex artt. 7 e 14-ter della L. 3/2012.
Circa il compenso dell’esperto, il nuovo comma 1-bis dell’art. 16 del DL 118/2021 chiarisce che nell’ipotesi di composizione condotta, ai sensi dell’art. 13, in modo unitario per tutte o alcune delle imprese del gruppo istanti ex art. 2 comma 1 del DL 118/2021, il compenso è determinato tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa che partecipa al gruppo.
Si ricorda, tra gli emendamenti, anche la previsione che addossa i costi delle CCIAA per la composizione negoziata all’impresa istante.
Per le imprese sotto soglia (art. 17 del DL 118/2021), l’istanza di nomina può essere presentata all’OCC ovvero secondo la procedura ordinaria (art. 5 del DL 118/2021), con incidenza sulla legittimazione alla nomina dell’esperto.
È ampliato per tali imprese il novero della documentazione da depositare, includendo (quasi) tutti i documenti richiesti per le imprese “maggiori” ex art. 5 comma 3; parallelamente, sono ridotti i compiti suppletivi dell’esperto.
È chiarito altresì che, all’esito negativo delle trattative, l’imprenditore “sotto soglia” potrà accedere alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012.
Per l’accesso al concordato semplificato, la relazione finale dell’esperto dovrà riportare anche la dichiarazione che “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede”. Inoltre, la proposta potrà prevedere la suddivisione dei creditori in classi.
Alcune modifiche investono gli accordi ad efficacia estesa (art. 182-septies del RD 267/42), per i quali è richiesto che la soddisfazione dei creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti dell’accordo, non sia inferiore “all’alternativa liquidatoria”. Inoltre, ai fini dell’accordo, non si terrà conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.