La Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato chiede una soluzione alternativa al notaio

Di Maurizio MEOLI

Le competenti Commissioni di Camera e Senato hanno espresso pareri non conformi rispetto allo schema di DLgs. di recepimento della direttiva 2019/1151/Ue – recante modifiche alla direttiva 2017/1132/Ue per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto.

La questione verte, in particolare, sulla previsione normativa che consente la costituzione on line di srl e srls con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, tramite l’utilizzo di una piattaforma telematica che si avvale della videoconferenza e che è predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato (art. 2 comma 1).

La piattaforma consente l’accertamento dell’identità, la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne sia titolare, della firma digitale prevista dal DLgs. 82/2005, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento 910/2014/Ue, la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati, nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà (art. 2 comma 2).

Il tutto dopo che, da un lato, la sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato ha annullato il DM 17 febbraio 2016 (“Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”), sospendendo di fatto il sistema dualistico che permetteva alle srl start-up innovative di scegliere tra il classico atto costitutivo notarile e la modalità telematica della costituzione tramite piattaforma informatica e firma digitale con il supporto camerale, dall’altro, la Commissione politiche dell’Unione europea del Senato, in sede d’esame del Ddl. recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (legge europea 2019-2020 – AS 2169), ha approvato all’unanimità, nella seduta del 22 giugno 2021, l’ordine del giorno G/2169/6/14, che impegna il Governo a ripristinare un sistema dualistico nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2019/1151/Ue, al fine di rispettarne i principi ispiratori.

Secondo la Commissione politiche dell’Unione europea del Senato, la ricordata previsione dello schema di DLgs., attribuendo al Consiglio nazionale del notariato la predisposizione e la gestione della piattaforma telematica, creerebbe un monopolio legale di fatto, con possibili effetti negativi su altri soggetti specializzati e sugli utenti finali; soluzione che finirebbe per contrastare con i principi europei di tutela della concorrenza sanciti dall’art. 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE).

A fronte di ciò, la Commissione conclude il parere con osservazioni favorevoli, ma con la “condizione” che lo schema di DLgs. venga modificato in modo da prevedere che la costituzione on line delle srl e delle srls, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell’Unione europea:
– atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell’art. 47-bis della legge notarile (L. n. 89/1913), nonché telematico, formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell’atto con firma digitale ai sensi del DLgs. 82/2005, o altro tipo di firma elettronica qualificata;
– procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all’art. 64 comma 2-quater del DLgs. 82/2005, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all’art. 6 del Regolamento n. 910/2014/Ue, consentano l’utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal MISE e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli artt. 13-octies e 13-novies della direttiva Ue 2017/1132 così come modificata dalla direttiva 2019/1151/Ue, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del DLgs. 82/2005, o altro tipo di firma elettronica qualificata.

La “condizione” richiede, altresì, di prevedere che – fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva – siano assicurati i controlli richiesti dall’art. 10 della direttiva 2017/1132/Ue, conferendo ai Conservatori del Registro delle imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

Il parere delle Commissioni Riunite Giustizia e Attività produttive, commercio e turismo della Camera, invece, comunque favorevole, è privo di condizioni, ma reca sul punto solo un’“osservazione” tesa a valutare l’opportunità di precisare  che la piattaforma telematica finalizzata al ricevimento dell’atto costitutivo di srl e di srls sia predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato tramite modalità conformi a quanto previsto dal Codice degli appalti.

È ritenuto comunque opportuno che il Governo svolga un ulteriore approfondimento per verificare la possibilità di consentire la costituzione delle srl e delle srls anche tramite piattaforme telematiche presso le Camere di Commercio, utilizzando modelli standard adottati con decreto del MISE.