Il decreto dirigenziale fornisce le specifiche tecniche della nuova disciplina, che vengono suddivise in cinque sezioni
Il Ministero della Giustizia ha reso noto ieri il decreto dirigenziale per il funzionamento della nuova procedura di composizione negoziata della crisi di cui al DL 118/2021, in vigore dal 15 novembre.
Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 3 del DL 118/2021 ha istituito una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito della CCIAA, ove sarà disponibile una lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile dall’imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati.
Il decreto dirigenziale, emanato ai sensi dell’art. 3 commi 2 e 4 del DL 118/2021, fornisce le specifiche tecniche della nuova disciplina, che vengono suddivise in cinque sezioni.
La prima sezione è dedicata al “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile”, volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito da ristrutturare e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al servizio.
Secondo il decreto, per svolgere un test preliminare, senza ancora disporre di un piano d’impresa, è possibile esaminare l’indebitamento e i dati dell’andamento economico attuale, depurato da eventi non ricorrenti (effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.). Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma consente di far emergere il grado di difficolta? che l’imprenditore dovra? affrontare e quanto il risanamento dipendera? dalla capacita? di adottare iniziative in discontinuita? e dall’intensita? delle stesse.
La seconda sezione è dedicata alla “Check-list – Lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza”.
Il contenuto della check-list, quindi, dovrebbe consentire all’imprenditore che intenda accedere alla composizione negoziata di redigere un piano affidabile per il superamento della crisi. La check-list servira? anche all’esperto per l’analisi di coerenza del piano.
Secondo il decreto, la redazione del piano e? un “processo”, che presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi (§ 1 della Sezione) e la disponibilita? di una situazione economico patrimoniale aggiornata (§ 2 della Sezione).
Il piano di risanamento deve muovere dalla situazione in cui versa l’impresa e dalle sue cause (§ 3 della Sezione), individuate in modo realistico. Le strategie di intervento devono attagliarsi a essa e consentire di rimuovere le difficolta?.
La parte quantitativa del piano consegue alle strategie che si intendono adottare e segue un ordine strutturato attraverso valutazioni controllabili. Essa e? volta a determinare i flussi finanziari che nelle imprese di minori dimensioni possono essere stimati con un processo semplificato (§ 4 della Sezione).
Il debito esistente che necessita di essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale che possono essere posti a servizio dello stesso, anche al fine di individuare la tipologia delle proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate (§ 5 della Sezione). In caso di gruppo di imprese è necessario tenere conto delle reciproche interdipendenze tra le imprese che ne fanno parte (§ 6 della Sezione).
La sezione terza del decreto è dedicata al “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”, che reca la declinazione operativa della disciplina e delle prescrizioni contenute nel DL 118/2021 (dalla verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico alla gestione dell’impresa in pendenza della procedura e allo svolgimento delle trattative, fino alla conclusione dell’incarico dell’esperto).
La quarta sezione è dedicata alla formazione degli esperti e contiene le linee guida per tutte le categorie professionali e per i manager. Si regolano il numero di ore di formazione (55), il contenuto dei temi esaminati, la tipologia di docente sulla base dell’argomento trattato.
La formazione già maturata, che risulti dal curriculum vitae, o la partecipazione successiva a uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei predetti temi, rileveranno nella individuazione dell’esperto.
La sezione quinta è dedicata, invece, alla piattaforma e ai requisiti per il suo utilizzo.
Si fa presente, inoltre, che il decreto dirigenziale si compone ulteriormente di tre allegati relativi alle “Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate”, al contenuto dell’“Istanza on line” e alla “Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata”.