Incentivato l’ampiamento delle ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Di Maria Francesca ARTUSI

Nella seduta di ieri, il Senato ha approvato, con 208 voti favorevoli e 28 contrari, l’art. 1 e, con 200 voti favorevoli e 27 contrari, l’art. 2 del Ddl. di delega al Governo per l’efficienza del processo penale, sui quali il Ministro per i Rapporti con il Parlamento aveva posto la questione di fiducia. Il testo era stato già licenziato dalla Camera e il voto finale del provvedimento è previsto per questa mattina.

Il primo articolo prevede delle deleghe al Governo al fine di adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario. Le materie coinvolte riguardano in particolare i progetti organizzativi delle procure della Repubblica, la revisione del regime sanzionatorio dei reati e l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale. Le finalità principali sono quelle di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal medesimo disegno di legge.

Un punto centrale attiene anche alla disciplina del processo penale telematico.
Sempre a scopo deflativo viene incentivato l’ampiamento delle ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); così come la previsione di una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

L’art. 2 contiene, invece, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.
Come è stato già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Nuova riforma della prescrizione da combinare con i termini dei reati fiscali” del 4 agosto 2021), uno dei temi più controversi attiene alla disciplina della prescrizione dei reati (artt. 159160 e 161 c.p.).

Viene introdotto un nuovo art. 161-bis c.p. in cui si prevede che il corso della prescrizione del reato cessi definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, sulla falsariga di quanto già previsto dalla precedente riforma operata con la L. 3/2019 (c.d. “spazzacorrotti”). Ciò vale sia in caso di sentenza di condanna che di assoluzione. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

D’altra parte, i commi 2-6 del medesimo art. 2 modificano alcune norme del codice di rito introducendo l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione con il nuovo art. 344-bis c.p.p. Tale ultima norma prevede che siano cause di improcedibilità dell’azione penale la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno.

Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, tali termini vengono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti di particolare gravità: terrorismo, associazione di stampo mafioso, violenza sessuale, traffico di droga.