Suddivisione in base al volume delle spese specifiche per ciascun intervento

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

In presenza di lavori articolati, che comprendono diversi interventi rilevanti ai fini delle discipline agevolative delle detrazioni “edilizie”, le spese specificamente afferenti un singolo “intervento fiscale autonomamente agevolato” vanno chiaramente ad alimentare le spese detraibili per quella specifica detrazione edilizia, fino a concorrenza dei relativi tetti massimi di spesa agevolata riconosciuta.

In questi contesti operativi, è però normale che vi siano anche spese non specificamente riferibili a un singolo intervento, bensì comuni a due o più degli “interventi autonomamente agevolati sul piano fiscale”, tra i diversi in cui si articolano i lavori complessivamente effettuati. Tra le spese “comuni a più interventi”, si ricomprendono tipicamente quelle per prestazioni professionali, quali ad esempio quelle relative alle attività di progettazione, di direzione dei lavori, di responsabile della sicurezza del cantiere e di asseverazione dei requisiti tecnici e della congruità dei costi.

In alcuni casi, le spese “indistintamente addebitate” possono essere “comuni” a interventi autonomamente agevolati che beneficiano di detrazioni “edilizie” diverse (ad esempio, la detrazione IRPEF ex art. 16-bis del TUIR e l’ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013); in altri casi, le spese “indistintamente addebitate” possono essere “comuni” a interventi autonomamente agevolati che rientrano nell’ambito di applicazione della medesima detrazione edilizia, ma con percentuali di detrazione e tetti massimi di spesa agevolata riconosciuta differenti (ad esempio, l’intervento di efficienza energetica sull’involucro dell’edificio e quello di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale).

Relativamente a queste spese “comuni”, si pone il tema di come suddividerle tra i diversi “interventi autonomamente agevolati sul piano fiscale”, ai fini sia dell’applicazione della relativa disciplina agevolativa, sia del concorso al raggiungimento dei tetti massimi di spese agevolate riconosciute con riguardo a ciascun singolo “intervento fiscale autonomamente agevolato”.

La suddivisione delle spese “comuni”, indistintamente addebitate, tra i diversi “interventi autonomamente agevolati sul piano fiscale”, si ritiene non possa evidentemente avvenire su base arbitraria, o in funzione di una mera osservazione della scelta fiscalmente più conveniente per il contribuente o per l’Erario, bensì debba avvenire sulla base di criteri oggettivi (cfr. anche la risposta al quesito n. 5 dell’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 18 maggio 2021).

Il criterio di suddivisione, che pare meglio rispondere a questa esigenza di oggettivizzazione, appare senza dubbio quello basato sul rapporto tra l’ammontare delle spese specificamente riferibili ai singoli “interventi autonomamente agevolati sul piano fiscale”.

Si ipotizzi un intervento su un edificio condominiale, per una spesa complessiva pari a 120.000 euro, così articolato dal punto di vista dei singoli “interventi autonomamente agevolati sul piano fiscale”:
– intervento di efficienza energetica per la coibentazione del tetto agevolabile con l’ecobonus al 70% ex art. 14 comma 2-quater del DL 63/2013, per una spesa specificamente riferibile di 30.000 euro;
– intervento di efficienza energetica sulle pareti esterne agevolabile con il bonus facciate al 90% ex art. 1 comma 220 della L. 160/2019, per una spesa specificamente riferibile di 50.000 euro;
– altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni agevolabili con detrazione IRPEF al 50% ex art. 16-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR, per una spesa specificamente riferibile di 20.000 euro.

Ai 100.000 euro di spese specificamente riferibili ai singoli interventi autonomamente agevolati si aggiungono ulteriori 20.000 euro di spese professionali (che portano quindi il totale a 120.000 euro) per: rilascio dell’attestazione di prestazione energetica e dell’asseverazione dei requisiti tecnici e della congruità dei costi degli interventi con rilevanza di efficienza energetica (10.000 euro); direzione dei lavori (10.000 euro).

I 10.000 euro di spese, addebitate per il rilascio dell’APE e delle asseverazioni relative agli interventi di efficienza energetica, sono “comuni” ai primi due “interventi fiscali” e vanno quindi imputate:
– per 3.750 euro (= 10.000 x 30.000 / 80.000), all’intervento di efficienza energetica agevolato con l’ecobonus al 70%;
– per 6.250 euro (= 10.000 x 50.000 / 80.000), all’intervento di efficienza energetica sulle pareti verticali agevolato con il bonus facciate al 90%.

I 10.000 euro di spese, addebitate per la direzione dei lavori, sono invece “comuni” a tutti e tre gli interventi fiscali e vanno quindi imputate:
– per 3.000 euro (= 10.000 x 30.000 / 100.000), all’intervento di efficienza energetica agevolato con l’ecobonus al 70%;
– per 5.000 euro (= 10.000 x 50.000 / 100.000), all’intervento di efficienza energetica sulle pareti verticali agevolato con il bonus facciate al 90%;
– per 2.000 euro (= 10.000 x 20.000 / 100.000), agli altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni agevolati con la detrazione IRPEF al 50% ex art. 16-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR.