Il DL 118/2021 introduce stringenti obblighi in capo agli organi di controllo, ma non disciplina il ruolo del revisore

Di Alessandro BAUDINO, Roberto FRASCINELLI e Paolo VERNERO

La separazione tra controllo sull’amministrazione e controllo sulla contabilità e sul bilancio assume rilevanza centrale in relazione al problema della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e dei fattori di rischio che possono incidere sulla continuità aziendale.

Al revisore compete l’obbligo di monitorare costantemente la continuità aziendale e di segnalare alla direzione i fattori di rischio che possono portare a una sua compromissione (cfr. il principio di revisione 570, che, in virtù del richiamo previsto dall’art. 11 del DLgs. 39/2010, assume forza di legge). All’organo di controllo, nell’ambito dei doveri di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., come integrati dalle Norme di comportamento elaborate dal CNDCEC, compete invece l’obbligo di vigilare “che il sistema di Controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale” (norma 11.1), nonché “adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa” (norma 11.2).

Tuttavia, al revisore, la cui funzione presuppone una presenza costante e un’attività continuativa di verifica dei fatti aziendali, è preclusa ogni possibilità diretta di intervento volta a impedire o sanzionare il comportamento degli amministratori in caso di rilevazione di irregolarità o violazioni di legge. Poteri preventivi e impeditivi penetranti (quali la convocazione dell’assemblea, la promozione dell’azione di responsabilità e la facoltà di sollecitare l’intervento del Tribunale, ai sensi dell’art. 2409 c.c.) sono invece attribuiti all’organo di controllo, sebbene la sua funzione sia disciplinata come un’attività intermittente che si realizza attraverso le verifiche periodiche e la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione (in caso di amministrazione collegiale).

I poteri/doveri di reazione del revisore rimangono quindi confinati nell’ambito dello scambio di informazioni con il collegio sindacale di cui all’art. 2409-septies c.c., con il risultato che, nel caso in cui il collegio sindacale rimanga inerte o sia appiattito sulla posizione degli amministratori (o sia assente, come nel caso della srl che abbia optato di nominare soltanto il revisore), al revisore è preclusa ogni possibilità di comunicare con i soci o attivare in via diretta la reazione degli organi sociali.

Il Codice della crisi era intervenuto per risolvere questa distorsione del sistema ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, “ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni”, il duplice obbligo di “segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi” e di “informare senza indugio l’OCRI in caso di omessa o inadeguata risposta” (art. 14 del CCII). E per garantire il necessario coordinamento tra le due funzioni, il DLgs. correttivo 147/2020, con l’aggiunta di un ultimo periodo all’art. 14, aveva previsto che “Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata”.

L’attribuzione dei predetti obblighi congiuntamente all’organo di controllo e al revisore appariva del resto necessaria per garantire che gli strumenti di allerta e di prevenzione potessero essere attuati efficacemente anche nella srl, in cui è rimessa ai soci la facoltà di scegliere, alternativamente, tra la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

Il DL 118/2021, in controtendenza rispetto agli sforzi fatti per creare un efficace coordinamento tra le due funzioni (di controllo contabile e controllo sull’amministrazione) ha invece stabilito che l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione della crisi compete esclusivamente all’organo di controllo societario. Nulla si dice sulla funzione del revisore, che, in quanto soggetto deputato al costante monitoraggio della continuità d’impresa, dovrebbe invece poter svolgere un ruolo proattivo di fronte a eventuali inerzie od omissioni dell’organo gestorio. Questa lacuna finirà poi col compromettere l’efficacia degli strumenti di allerta nelle srl che, per scelta statuaria o assembleare, abbiano nominato il solo revisore.

Il DL 118/2021 ha altresì omesso di investire l’organo di controllo del potere – che era stato invece opportunamente introdotto dall’art. 37 del CCII – di attivare (direttamente o tramite segnalazione al PM) l’apertura della procedura fallimentare, in caso di esito negativo della procedura di composizione negoziata e di irreversibilità della crisi: omissione che attenua l’efficacia delle iniziative volte ad arrestare l’emorragia se la crisi diviene irreversibile e (come purtroppo talora avviene) l’organo amministrativo rimane inerte o latitante.

È dunque auspicabile che queste lacune e distorsioni possano essere colmate in sede di conversione del decreto e che gli Ordini professionali svolgano la necessaria attività di sensibilizzazione in tal senso.