Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto attuativo della misura agevolativa prevista dalla legge di bilancio 2021
A seguito della recente autorizzazione della Commissione europea, è stato finalmente pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DM 17 maggio 2021, con cui sono stati fissati i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero contributivo ex art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.
Non si riscontrano differenze rispetto al decreto firmato il 7 maggio 2021 dal Ministro del Lavoro, pertanto è necessario attendere le indicazioni dell’INPS e delle Casse che chiariscano i diversi dubbi riguardanti, ad esempio, i requisiti di accesso ovvero la contribuzione oggetto di esonero.
Con riferimento all’ambito soggettivo della misura, si ricorda che l’esonero trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc.).
Sono beneficiari dell’esonero anche i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 2-bis comma 5 del DL 18/2020 e limitatamente al periodo in cui sono stati titolari di detti incarichi.
L’esonero viene riconosciuto (nel limite massimo di 3.000 euro) relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31 dicembre (per gli artigiani e i commercianti l’esonero si applica solo sui contributi fissi). Non rientrano nell’agevolazione i premi INAIL e il contributo integrativo.
Per quanto concerne i requisiti di accesso, che devono ricorrere congiuntamente, il decreto richiede ai beneficiari di aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 e di aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020.
Il beneficiario non deve inoltre essere titolare, nel periodo oggetto di esonero, né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) né di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento avente le medesime finalità.
Il decreto specifica anche le modalità di individuazione del reddito. In particolare, per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.
Invece, per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II), presentato entro il 31 luglio 2021 (termine per la presentazione dell’istanza di esonero).
Infine, per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito è individuato nei redditi risultanti nel modello REDDITI PF (presentato entro il 31 luglio 2021) e riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse a quelle agricole ex art. 2135 comma 3 c.c.
La domanda di accesso deve essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Al riguardo, vengono individuati differenti termini per la presentazione delle domande, ovverosia entro il 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex L. 3/2018 obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS), ovvero entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
Tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza del 31 luglio 2021 è auspicabile un intervento che proroghi il termine previsto per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS.
Infine, sulla misura in argomento, si segnala anche l’art. 47-bis del DL 73/2021 (inserito in sede di conversione), il quale dispone che, ai fini della concessione dell’esonero contributivo, la regolarità contributiva sia verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. Pertanto, la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.