Il DL Sostegni-bis fissa l’aliquota IVA al 5% per reagenti e apparecchiature diagnostiche

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Con la conversione in legge del decreto “Sostegni-bis” (DL 73/2021, conv. L. 106/2021) sono state introdotte alcune novità anche in ambito IVA.
Per quanto concerne il settore dell’agricoltura, è stato confermato l’innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. Nello specifico, l’art. 68 comma 1 del DL 73/2021 stabilisce che, per l’anno 2021, le percentuali applicabili alle suddette operazioni sono fissate, entrambe, al 9,5%.
Negli anni precedenti, dette percentuali erano fissate, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%. Per effetto dell’innalzamento, dunque, i produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale ex art. 34 del DPR 633/72 possono beneficiare di una maggiore detrazione forfetaria in relazione alle suddette operazioni.

Occorre però ricordare che le medesime percentuali, in alcune ipotesi, fungono da aliquota IVA (è il caso delle operazioni effettuate da agricoltori in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72). Poiché la norma stabilisce che le nuove misure si applicano per l’anno 2021, i produttori si troveranno a eseguire le necessarie rettifiche sulle operazioni già effettuate (si veda “Compensazioni IVA al 9,5% per bovini e suini nel 2021” del 1° giugno 2021).

La novità è stata recepita anche nell’ambito del modello TR, utilizzabile per le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo a uno dei primi tre trimestri dell’anno solare.
Il modello, infatti, è stato aggiornato già in data 23 giugno 2021 (ossia prima della conversione in legge del DL 73/2021) al fine di inserire i righi TA11A e TB11A, che consentono di indicare le operazioni attive e passive per le quali si applica la percentuale del 9,5%.

Si ricorda, al riguardo, che, in relazione al secondo trimestre 2021, il modello IVA TR può essere presentato al più tardi entro il prossimo 20 agosto (la scadenza sarebbe rinviata al 2 agosto, in quanto il 31 luglio è sabato, ma è ammesso l’ulteriore rinvio ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).

Tornando alle novità del DL “Sostegni-bis”, un’agevolazione è prevista anche per gli animali vivi ceduti per attività venatoria. L’art. 18-bis del DL 73/2021, inserito in sede di conversione, dispone che, dal 25 luglio al 31 dicembre 2021, tra gli animali destinati all’alimentazione umana di cui al n. 4) della Tabella A, parte I allegata al DPR 633/72 (per i quali può applicarsi il regime IVA speciale agricolo) e di cui e al n. 7) della parte III della stessa tabella (soggetti ad aliquota del 10%), siano compresi anche gli animali ceduti per attività venatoria.

Inoltre, in tema di aliquote IVA, l’art. 31-ter del DL 73/2021 convertito interviene nuovamente sui beni destinati all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Si prevede, infatti, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l’aliquota del 5% per i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione europea e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e da Enti di ricerca privati senza fini di lucro.
Riguardo i reagenti e le apparecchiature diagnostiche, si evidenzia che il DLgs. n. 332/2000 ha attuato la direttiva 98/79/Ce che detta la disciplina riguardante i dispositivi medico-diagnostici quali reagenti e altri dispositivi medico-diagnostici, come quelli in vitro, destinati dal fabbricante a impieghi per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati (si veda il Dossier del Servizio Studi del Senato relativo al DL 73/2021).

Per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica, è altresì previsto, dall’art. 31-bis del DL 73/2021, un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 17% delle spese sostenute da enti di ricerca privati (le spese ammissibili saranno definite da un successivo DM).

Si rammenta, poi, che per gli altri beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19 (tra cui mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, detergenti disinfettanti per mani), l’aliquota IVA del 5%, applicabile dal 1° gennaio 2021, opera “a regime” ai sensi del n. 1-ter. 1. della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

È, invece, limitato al 31 dicembre 2022 il regime di esenzione IVA con riconoscimento del diritto alla detrazione “a monte”, per le cessioni di vaccini anti COVID-19 e per gli strumenti di diagnosi del COVID-19, ai sensi dell’art. 1 commi 452 e 453 della L. 178/2020 (operazioni c.d. ad “aliquota zero”).

Si evidenzia infine che, con riguardo all’anno 2021, l’art. 67 comma 7 del DL 73/2021 incrementa al 95% la forfetizzazione della resa per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi. La misura è analoga a quella che era stata prevista dall’art. 187 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) per l’anno 2020 (si veda “Forfetizzazione della resa al 95% per quotidiani e periodici anche per il 2021” del 2 giugno 2021).