I soggetti IRES che hanno approvato il bilancio 2020 a giugno possono invece versare con lo 0,4% entro il 20 settembre

Di Massimo NEGRO

Entro venerdì prossimo, 30 luglio 2021, i contribuenti che non possono beneficiare della proroga stabilita dall’art. 9-ter del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), inserito in sede di conversione nella L. 23 luglio 2021 n. 106, devono provvedere a effettuare i versamenti del saldo 2020 e del primo acconto 2021 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
– delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
– degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Se non è ancora stato versato il saldo IVA relativo al 2020, occorre applicare la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e fino al 30 giugno (quindi l’1,6%) e l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente, per il periodo dal 1° al 30 luglio.

La scadenza del 30 luglio 2021 non riguarda comunque le società di capitali “solari” che hanno approvato il bilancio 2020 nello scorso mese di giugno. Per tali soggetti, infatti, il termine ordinario di versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, è stabilito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), quindi entro il prossimo 31 luglio. Quest’ultima scadenza si applica anche qualora il bilancio non sia stato approvato nel termine di 180 giorni, oppure sia stato approvato a luglio in seconda convocazione.

A questo punto occorre verificare se la società ha i requisiti per beneficiare della proroga stabilita dall’art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, cioè se svolge un’attività per la quale è stato approvato l’ISA e dichiara ricavi non superiori a 5.164.569 euro; se entrambe queste condizioni sono soddisfatte si beneficia della proroga e i versamenti potranno essere effettuati entro il 15 settembre 2021, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Come già evidenziato su Eutekne.info, poiché la proroga al 15 settembre è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, deve ritenersi esclusa la possibilità di differire ulteriormente i versamenti di 30 giorni, cioè fino al 15 ottobre 2021, con la maggiorazione dello 0,4% (si veda “Via libera al Sostegni-bis, scadenze al 15 settembre” del 15 luglio 2021).

Se, invece, la società non ha i requisiti per beneficiare della proroga al 15 settembre, ad esempio perché dichiara ricavi superiori a 5.164.569 euro, occorre considerare che il suddetto termine del 31 luglio 2021 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% cade di sabato, con la conseguenza che si determina:
– un primo differimento a lunedì 2 agosto 2021, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011;
– successivamente, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2021; ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, infatti, gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24, che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto, sono differiti a quest’ultima data.

Il suddetto differimento dal 31 luglio al 20 agosto del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% comporta anche il rinvio del termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, poiché il differimento di 30 giorni deve essere calcolato a partire dal 20 agosto.

La ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2007 n. 128 ha infatti affermato il principio secondo cui “la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti del termine per il versamento con la maggiorazione”, con la conseguenza che il termine di 30 giorni per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% scade quindi il 19 settembre 2021, che però, cadendo di domenica, determina un ulteriore differimento a lunedì 20 settembre.

Qualora l’approvazione del bilancio 2020, pur avvalendosi del termine “lungo” di 180 giorni, sia invece avvenuta entro il 31 maggio scorso, la scadenza per effettuare i versamenti senza la maggiorazione dello 0,4% è fissata al 30 giugno 2021 (ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione), così come per le società che hanno approvato il bilancio nel termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
In tali casi, se la società svolge un’attività per la quale è stato approvato l’ISA e dichiara ricavi non superiori a 5.164.569 euro, potrà beneficiare della proroga al 15 settembre senza maggiorazione dello 0,4%. Diversamente, i versamenti dovranno essere eseguiti entro il prossimo 30 luglio con lo 0,4% in più.