Confermata al 20 agosto la prima rata degli artigiani e commercianti, differita dall’art. 47 del DL 73/2021

Di Daniele SILVESTRO

Con il messaggio n. 2731 pubblicato nella giornata di ieri, l’INPS ha fornito le prime indicazioni con riguardo alla proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, nonché dai professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto, derivanti dalle dichiarazioni fiscali e prevista dall’art. 9-ter del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”).

Nel messaggio viene innanzitutto ricordato che l’art. 1 del DPCM 28 giugno 2021 aveva predisposto un primo differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del DLgs. 241/97. In particolare, i pagamenti potevano essere effettuati entro il 20 luglio 2021, senza alcuna maggiorazione.
Successivamente, in sede di conversione del DL 73/2021, è stato inserito il citato art. 9-ter, il quale ha ulteriormente prorogato i suddetti termini di versamento al 15 settembre 2021, anche in questo caso senza alcuna maggiorazione.

Nel dettaglio, la norma stabilisce, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze, la proroga al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021. La misura si applica in deroga a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001; di conseguenza non è possibile effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Il comma 2 della medesima disposizione estende la proroga anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi quelli che:
– adottano il regime forfetario ex L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 conv. L. 111/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio inizio o cessazione attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Sono inoltre destinatari della misura anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (di cui agli artt. 5115 e 116 del TUIR), quali: soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono aziende coniugali, componenti di associazioni tra artisti e professionisti (i professionisti con studio associato), soci di società di capitali in regime di trasparenza.

Riepilogato il quadro normativo e preso atto del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS precisa che la suddetta proroga al 15 settembre 2021 vale anche per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti, a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021, dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e alla Gestione speciale degli artigiani, nonché dai professionisti della Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Viene invece confermata la scadenza del 20 agosto della prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito per l’anno 2021 dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. La rata doveva essere versata entro il 17 maggio, ma è stata differita al 20 agosto (senza alcuna maggiorazione) dall’art. 47 del DL 73/2021, in attesa della definizione dell’iter di pubblicazione del decreto attuativo dell’esonero contributivo per gli autonomi e professionisti introdotto dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.

Si ricorda, infine, con specifico riferimento ai soggetti interessati al citato esonero contributivo, che l’INPS, con il messaggio n. 2418/2021, ricevuto il nulla osta del Ministero del Lavoro, ha comunicato il differimento, fino a nuova comunicazione, del primo acconto 2021 dovuto dagli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti, nonché dai professionisti della Gestione separata. Nel differimento non era compreso il saldo 2020 in quanto non rientrante nell’ambito applicativo dell’esonero (si veda “Per le Gestioni artigiani e commercianti e separata slitta il primo acconto 2021” del 26 giugno 2021).