A decorrere dal 1° luglio 2021, in vigore un nuovo regime di assolvimento dell’IVA

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

I soggetti passivi IVA che si avvalgono di piattaforme elettroniche o mezzi analoghi per facilitare vendite a distanza di beni ceduti in ambito intra Ue o che costituiscono oggetto di importazione sono tenuti a specifici obblighi comunicativi trimestrali, per le operazioni poste in essere sino al 30 giugno 2021.
L’ultima comunicazione è, quindi, riferita al secondo trimestre 2021 e deve essere effettuata entro il 2 agosto 2021 (essendo il 31 luglio un sabato), ai sensi dell’art. 13 del DL 34/2019, la cui efficacia è stata prorogata di 6 mesi dall’art. 3 comma 3 del DL 183/2020.

Alla comunicazione sono tenuti i soggetti passivi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che per il tramite di un’interfaccia elettronica o mezzi analoghi abbiano facilitato le suddette tipologie di vendite (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 660061/2019). Nello specifico, la comunicazione deve riportare i dati delle operazioni relative a ciascun fornitore che abbia effettuato, per il tramite della piattaforma, almeno una vendita a distanza nel trimestre di riferimento, operando nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

Sono oggetto dell’obbligo comunicativo le cessioni in cui l’interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente: alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni; alla riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato; all’ordinazione o alla consegna dei beni.
Qualora la comunicazione dei dati delle vendite effettuate avvalendosi dell’interfaccia elettronica sia omessa o incompleta, il soggetto passivo che gestisce l’interfaccia diviene debitore dell’IVA, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore (art. 13 comma 3 del DL 34/2019).

La particolare disciplina, sin qui sommariamente descritta, ha subito una radicale trasformazione per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021. Da tale data, è divenuto applicabile, infatti, l’art. 2-bis del DPR 633/72 (art. 14-bis della direttiva 2006/112/Ce), che prevede un maggiore coinvolgimento delle piattaforme nella riscossione dell’IVA sulle vendite facilitate.

In base alle norme da ultimo citate, infatti, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di una piattaforma elettronica o mezzi analoghi, talune vendite di beni, non è più tenuto semplicemente alla comunicazione delle operazioni facilitate, ma si considera acquirente e rivenditore dei beni medesimi. In qualità di “fornitore presunto”, dunque, è tenuto a contabilizzare l’imposta applicata su tali cessioni ed è responsabile del relativo pagamento, pur entro alcuni limiti (art. 5-quater del Reg. Ue 282/2011).
Per ragioni di coordinamento, peraltro, a partire dal 1° luglio sono stati abrogati i commi da 11 a 15 dell’art. 11-bis del DL 135/2018 che anticipavano la suddetta disciplina in relazione alle vendite di alcuni prodotti elettronici.

Occorre peraltro prestare attenzione al fatto che le operazioni facilitate dalle piattaforme per le quali opera la finzione giuridica non sono esattamente le stesse per le quali è stato previsto finora l’obbligo comunicativo ex art. 13 del DL 34/2019, ma sono esclusivamente le seguenti:
– le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (ossia le vendite di beni di valore modesto spediti/trasportati da Paesi extra-Ue a destinatari non soggetti passivi nell’Ue);
– le cessioni di beni nell’Ue (vendite interne o vendite a distanza intra-Ue) effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione nei confronti di privati consumatori nell’Ue.

Nel primo caso il fornitore può essere un soggetto stabilito o non stabilito nell’Ue e rileva il valore dei beni ceduti. Nel secondo caso, invece, non rileva il valore dei beni ma la cessione deve essere effettuata da un soggetto passivo non stabilito nell’Ue. Il fornitore italiano, dunque, si troverà ad applicare la nuova disciplina di cui all’art. 2-bis del DPR 633/72 soltanto se effettua vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore modesto facilitate da interfacce elettroniche; non anche nel caso in cui lo stesso fornitore effettui vendite a distanza intra-Ue o vendite interne di beni facilitate da piattaforme.

Per effetto della finzione giuridica, la cessione B2C facilitata viene scissa, ai fini dell’IVA, in due operazioni:
– una cessione B2B dal c.d. “fornitore indiretto” alla piattaforma;
– una cessione B2C dalla piattaforma al privato acquirente.
La prima è una cessione senza trasporto esente da IVA, ma con diritto alla detrazione dell’imposta “a monte” (artt. 10 comma 3 e 19 comma 3 lett. d-bis) del DPR 633/72), mentre la seconda è considerata una cessione con trasporto.

Entrambe si considerano effettuate nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo (art. 6 comma 7 del DPR 633/72).
Si osserva, in ultimo, che per assolvere l’IVA la piattaforma potrà avvalersi dei regimi speciali OSS e IOSS. Inoltre, dovrà conservare la relativa documentazione per dieci anni.