Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 4 novembre 2021

Di Pamela ALBERTI

Al fine di accedere al nuovo credito d’imposta sanificazione, occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 191910 di ieri, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.

L’art. 32 del DL 73/2021 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (si veda “Nuovo bonus sanificazione, DPI e tamponi” del 24 maggio 2021).

Si rileva che in sede di conversione in legge del DL “Sostegni-bis”, nel testo approvato dalla Camera, è stato precisato che possono beneficiare dell’agevolazione le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Al fine di accedere all’agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021. In tale periodo è inoltre possibile inviare una nuova comunicazione sostitutiva di quella precedentemente trasmessa o la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione, redatta sulla base del modello approvato, va inviata, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente con modalità telematiche, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello di comunicazione devono essere indicate le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese complessivamente comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2021, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è quindi pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 novembre 2021 (provv. Agenzia delle Entrate n. 191910/2021, § 4.2).

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile, in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile. Non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e art. 1 comma 53 della L. 244/2007).
Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

Non viene invece prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta, com’era consentito dall’art. 122 del DL 34/2020 per il credito ex art. 125 del DL 34/2020.