Il Governo ha posto la questione di fiducia sul Ddl. di conversione del decreto Sostegni-bis, previsto per oggi il voto alla Camera
Dopo il ritorno del testo in Commissione Bilancio per una serie di rilievi della Ragioneria dello Stato, lunedì, ieri il Ddl. di conversione (C. 3132-A/R) del decreto “Sostegni-bis” (DL 73/2021) ha ottenuto il via libera e nell’Aula della Camera il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia.
Nel dettaglio, la Conferenza dei capigruppo ha quindi stabilito che in mattinata sono previsti l’avvio delle dichiarazioni di voto e il voto dell’Aula sulla questione di fiducia, mentre nel pomeriggio si terranno le votazioni degli ordini del giorno. Il voto finale sul provvedimento potrebbe tenersi tra la serata di oggi e la mattina di domani.
Si avvicina quindi l’ufficialità della proroga al 15 settembre dei versamenti per i contribuenti ISA e forfetari, dopo un primo differimento al 20 luglio fissato con il DPCM del 28 giugno 2021 (si veda “Proroga «dimezzata» per i versamenti dei contribuenti ISA e forfetari” del 2 luglio).
L’art. 9-ter, inserito nel DL 73/2021 in sede di conversione in legge, dispone che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e da quelle dell’IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’art. 17, comma 2 del regolamento di cui al DPR 435/2001, siano prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
Queste disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”), a chi applica il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (si veda “Versamenti differiti al 15 settembre per i contribuenti ISA e forfetari” del 10 luglio).
Tra le altre misure contenute nel testo su cui verrà votata la questione di fiducia, oltre alla riproposizione del contributo a fondo perduto dedicato ai soggetti con ricavi/compensi da 10 a 15 milioni di euro (si veda “Reintrodotto il contributo per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni” del 10 luglio) e al confluire, nell’ambito dell’iter di conversione, delle disposizioni del DL 99/2021, tra cui i crediti d’imposta previsti per i pagamenti elettronici (si veda “Agevolazioni per l’acquisto di POS con caratteristiche tecniche da definire” di ieri), si segnala che ieri la Commissione Bilancio della Camera ha trovato un’intesa sull’esonero dei contributi per autonomi e professionisti.
Dopo un lungo tira e molla, che ha portato a continui rinvii dell’avvio dei lavori dell’Aula di Montecitorio, maggioranza e Governo hanno infatti messo a punto una riformulazione dell’emendamento su cui si erano appuntati i dubbi della Ragioneria generale dello Stato.
Con l’inserimento dell’art. 47-bis nel DL 73/2021, il nuovo testo prevede il differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020.
Nel dettaglio, si dispone che, ai fini della concessione dell’esonero, la regolarità contributiva sia verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resterebbe in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.