Nel provvedimento pubblicato ieri l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione del programma di assistenza

Di Luca BILANCINI

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate predispone, esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che adottano la liquidazione periodica trimestrale per opzione (ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99), le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti. Gli stessi soggetti potranno vedersi compilate, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, anche le bozze di dichiarazione annuale IVA.

Con il provvedimento n. 183994, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha così definito il perimetro di prima applicazione del programma di assistenza on line previsto dall’art. 4 del DLgs. 127/2015. Sempre a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio del prossimo anno le bozze precompilate dei documenti saranno predisposte anche per i soggetti trimestrali che adottano il metodo di liquidazione dell’IVA “per cassa”.

La predisposizione non verrà eseguita con riferimento ad alcune categorie di operatori. Si tratta dei commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione, dei soggetti che operano in settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali, di coloro che applicano l’IVA separatamente, degli operatori che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo, che partecipano a un gruppo IVA o che sono sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa. Oltre ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, sono esclusi gli enti e le P.A. nei cui confronti si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti e gli operatori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Come precisato nel provvedimento, le bozze dei registri IVA sono “alimentate e costantemente aggiornate” con le informazioni pervenute all’Agenzia “dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento”. In particolare, sono utilizzati i dati:
– delle fatture elettroniche emesse per le quali la data di consegna indicata nella ricevuta inviata dal SdI al trasmittente o la data di messa a disposizione, in caso di impossibilità di recapito, sia antecedente “al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento” (per le e-fatture emesse verso la P.A. verrà considerata la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito);
– delle fatture elettroniche ricevute, consegnate al cessionario/committente “in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento”;
– delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Altre informazioni sono reperite dai dati delle trasmissioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, da quelli delle LIPE relative ai trimestri precedenti, nonché della dichiarazione annuale IVA. Al fine di consentire la modifica o integrazione delle bozze, l’Agenzia segnala, inoltre, ai soggetti passivi la presenza di operazioni per le quali è stata rilasciata bolla doganale.

È possibile accedere alle bozze tramite un applicativo web che sarà messo a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. I soggetti passivi – o gli intermediari da questi delegati – potranno, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, convalidare i documenti, ove ritengano che le informazioni proposte dall’Agenzia siano complete, o integrarli, riportando gli elementi richiesti dagli artt. 23 e 25 del DPR 633/72. Sia nel primo, sia nel secondo caso verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA, fatta salva la tenuta del registro “cronologico” (art. 18 del DPR 600/73). Come ricordato dall’Agenzia nelle motivazioni del provvedimento, l’obbligo di tenuta dei registri permane per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73.

La visualizzazione e le eventuali modifiche possono essere operate dal primo giorno del mese di riferimento, tuttavia, relativamente al terzo trimestre 2021 (periodo in cui ha inizio il programma sperimentale) tali operazioni potranno essere effettuate soltanto a partire dal 13 settembre 2021.

Successivamente alla convalida o integrazione (che deve essere effettuata con riferimento a entrambi i registri IVA), l’Agenzia delle Entrate elaborerà la bozza della comunicazione della liquidazione periodica, che verrà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, insieme al modello F24 per il versamento dell’importo eventualmente dovuto. La bozza di dichiarazione annuale IVA e il “relativo” modello F24 saranno invece resi disponibili a partire dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.