Assonime, con Il Caso n. 3/2021, rivede il proprio orientamento e ammette il sindaco supplente, ma resta il parere contrario del MISE

Di Maurizio MEOLI

Il Caso Assonime n. 3/2021 trae spunto da una pronuncia del Giudice del Registro presso il Tribunale di Milano per tornare (dopo la circolare n. 6/2016 dell’Associazione) sulla dibattuta questione della obbligatorietà o meno di procedere alla nomina di un sindaco supplente del sindaco unico di srl; ciò in quanto l’art. 2477 c.c., nel delineare l’assetto dei controlli, si limita a prevedere che, se lo statuto non disponga diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Peraltro, sebbene tale previsione sia collocata nel primo comma dell’art. 2477 c.c., dedicato alla nomina facoltativa dei controllori di srl, si tende ad ammettere una sua valenza generale (cfr. la circ. Assonime n. 6/2016, § 1.1 e la nota interpretativa CNDCEC aprile 2012, § 3).

Rileva, inoltre, la previsione del comma 4, secondo la quale “nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.

La disciplina in materia di controlli nelle srl nulla dice circa la necessità/possibilità o meno di procedere, nel caso di nomina del sindaco unico, anche alla nomina di uno o più supplenti.
A giudizio della ricostruzione prevalente in dottrina, nei casi in cui sia imposta la nomina di un sindaco unico non troverebbe applicazione la figura dei sindaci supplenti (cfr. la massima n. 123/2011 del Consiglio notarile di Milano, confermata, per questo aspetto, dalla massima n. 124/2012). A sostegno di tale ricostruzione si è fatto leva sul riferimento normativo, di cui al comma 1 dell’art. 2477 c.c., a “un solo membro effettivo”, che escluderebbe la presenza di un componente supplente, nonché sul rispetto, da un lato, dell’esigenza di semplificare strutture e oneri per la srl, e, dall’altro, della tipicità che caratterizza il sistema di pubblicità presso il Registro delle imprese, che non consente l’iscrizione di atti non previsti dalla legge (cfr. la circ. Assonime n. 6/2012, § 1.1, e, seppure in modo più prudente, lo Studio 113-2012/I del Consiglio nazionale del Notariato).

Con il parere 28 agosto 2012 n. 0180772, anche il MISE ha sottolineato come, sia in caso di nomina volontaria dell’organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria, quest’ultimo possa essere composto solo da un membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti. Eventuali clausole dell’atto costitutivo che richiedano la nomina di sindaci supplenti del sindaco unico effettivo sarebbero da considerare tamquam non esset ai fini dell’iscrizione nel Registro.

È stato, di contro, anche sostenuto che, stante il rinvio alle disposizioni del codice civile sul collegio sindacale nelle spa e, quindi, anche alle norme sulla struttura dell’organo (adattate al carattere monocratico del controllore unico di srl), la nomina di un supplente sarebbe sempre possibile (se non, secondo taluni, necessaria); soluzione che consentirebbe di tutelare con migliore efficacia le esigenze di continuità nell’esercizio della funzione sindacale.

Questa linea interpretativa è stata fatta propria dal ricordato provvedimento del Giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Milano (dell’11 marzo 2019), che ha preso posizione a favore della tesi secondo cui, nel caso di sindaco unico, è consentito nominare anche il sindaco supplente; soluzione conforme al favor di continuità dell’organo di controllo, da considerare principio generale, di cui è espressione la disciplina dettata dall’art. 2397 comma 1 c.c., in materia di nomina dei sindaci supplenti.

A fronte di tale precedente, Assonime propone una rilettura complessiva dei meccanismi di sostituzione del sindaco unico di srl in grado di coniugare in modo efficace uno degli elementi caratteristici propri della srl, ovvero l’ampia autonomia concessa ai soci nel delinearne l’assetto organizzativo, con le soluzioni legislative in tema di controlli di srl, che privilegiano i profili di semplicità e risparmio dei costi.

Per cui, la regola generale resterebbe quella secondo la quale l’organo di controllo è composto da un solo membro effettivo, senza la presenza di un sindaco supplente e senza la possibilità, ex se, di configurarla come necessaria, con applicazione diretta e obbligatoria dell’art. 2401 c.c.
Al tempo stesso, tuttavia, tale regola generale è considerata “suppletiva”, ovvero operante in assenza di differenti indicazioni delle parti.

Per cui, non solo la nomina del sindaco supplente potrebbe essere richiesta dai soci a livello statutario (come prospettato dalle Norme di comportamento del CNDCEC, sia in materia di sindaco unico, norma 1.2, che di collegio sindacale di società non quotate, norma 1.1), prevedendo che, in sede di conferimento della funzione sindacale, l’assemblea nomini tanto il sindaco effettivo quanto il sindaco supplente (in questo caso, l’assemblea sarà tenuta a nominare il supplente e il meccanismo di sostituzione replicherà quello delle spa), ma si ritiene che la scelta di nominare, in sede di conferimento dell’incarico sindacale, oltre al sindaco effettivo, anche il sindaco supplente, possa essere effettuata nonostante l’assenza di un’apposita previsione statutaria (come già proposto dal Consiglio Notarile di Roma, nella massima n. 3 del luglio 2013).