L’obbligo della presentazione incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza
Nel caso di contestazione del delitto di omessa dichiarazione a un contribuente che si è avvalso di un professionista per la presentazione della dichiarazione medesima si pone un problema di accertamento del dolo del reato.
L’art. 5 del DLgs. 74/2000 prevede, infatti, al comma 1 la punibilità di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 50.000 euro.
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, in proposito, che l’affidamento a un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere (Cass. n. 37856/2015).
Su tema torna la Cassazione nella pronuncia n. 25530, depositata ieri.
Nelle motivazioni che portano a respingere il ricorso del contribuente viene ripreso l’orientamento prevalente; si ribadisce, cioè, che l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità.
Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione medesima.
L’adempimento formale resta, così, in carico al contribuente “originario”, il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di novanta giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine. Ne consegue che il sol fatto di aver affidato ad un professionista il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi non è circostanza che giustifica di per sé la violazione dell’obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine.
Ciò non toglie che la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.
Tale prova può, dunque, essere desunta dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta.
In altre parole, in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione.
Negli elementi di fatto emersi nel procedimento in esame – precisa la Cassazione – non risultavano intervenuti contatti col professionista, se non altro per verificare l’invio della dichiarazione, ovvero per accertare l’esistenza di ulteriori adempimenti. Tra l’altro, ancorché privo di rilievo penale per il mancato superamento della soglia di punibilità, il comportamento del soggetto in questione si era mantenuto costante anche nell’anno d’imposta successivo, replicando la condotta omissiva e quindi corroborando l’affermata presenza del fine di evasione, confermato anche dal mancato successivo adempimento delle obbligazioni fiscali.