Un’operazione articolata, di rilevante entità economica, ai fini fiscali, potrebbe integrare il presupposto del reddito d’impresa
In seguito all’introduzione del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 è stata data una forte spinta all’esecuzione di interventi edilizi soprattutto da parte dei soggetti privati.
Occorre, tuttavia, tenere presente che in relazione a un unico affare potrebbe, in linea di principio, determinarsi la qualifica di imprenditore commerciale e, di conseguenza, un’attività d’impresa.
Si pensi, ad esempio, a due fratelli che in qualità di persone fisiche possiedono interamente uno stabile composto da diverse unità immobiliari, ove la metà siano di proprietà di un fratello e le rimanenti dell’altro fratello (il che ne determina un condominio sotto il profilo civilistico), e che intendono effettuare un complesso intervento di ristrutturazione edilizia al fine di locare le abitazioni al termine dei lavori.
In proposito occorre evidenziare che, ai fini delle imposte sui redditi, l’esercizio di imprese commerciali rappresenta “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa” (art. 55 comma 1 del TUIR).
Affinché si configuri l’esercizio di un’attività economica è, dunque, di norma necessario che la stessa risulti caratterizzata dalla professionalità abituale. Tuttavia, così come chiarito da giurisprudenza e prassi (cfr. Cass. 10 maggio 96 n. 4407; risposta interpello Agenzia Entrate 6 novembre 2020 n. 532), l’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica non vanno intese in senso assoluto, ma relativo.
Di conseguenza, la qualifica di imprenditore potrà, ad esempio, essere attribuita anche a chi semplicemente utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi (cfr. risposta interpello Agenzia Entrate 24 ottobre 2019 n. 426).
La medesima qualifica (imprenditore commerciale) potrebbe, altresì, essere attribuita al soggetto che compie un unico affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta.
Più precisamente, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 15 luglio 2020 n. 15021, 31 maggio 86 n. 3690, 10 maggio 96 n. 4407, 11 aprile 96 n. 3406 e 29 agosto 97 n. 8193) un singolo affare può costituire esercizio di impresa allorquando presenti una notevole rilevanza economica e, soprattutto, comporti una molteplicità di operazioni tra loro coordinate per la sua realizzazione.
Per quanto, invece, attiene l’IVA, l’art. 9 della direttiva 2006/112/Ce considera soggetto passivo d’imposta “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.
In tal caso, l’attività economica cui la citata norma fa riferimento dev’essere intesa come lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (cfr. Corte di Giustizia 20 gennaio 2021 causa C-655/19 e giurisprudenza ivi citata; risposta interpello Agenzia Entrate 6 novembre 2020 n. 532; ris. Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009 n. 122).
Al fine di verificare la predetta finalità, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che assume rilevanza qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica (Corte di Giustizia 20 gennaio 2021 causa C-655/19), e che risulterà comunque necessario avere riguardo al complesso dei dati che caratterizzano il caso concreto (cfr. Corte di Giustizia 26 settembre 1996 causa C-230/94).
In conclusione, nel caso di persone fisiche che, anche in assenza di un’apparente organizzazione imprenditoriale, pongono in essere un’operazione immobiliare complessa e articolata, di rilevante entità economica, ai fini fiscali, non si può escludere che la stessa attività possa integrare il presupposto del reddito d’impresa (art. 55 del TUIR). Conseguentemente potrebbero non spettare detrazioni fiscali come ad esempio il superbonus del 110%, oltre al requisito soggettivo dell’IVA (art. 9 della direttiva 2006/112/Ce), stante l’ampio margine di discrezionalità di cui godrebbe l’Amministrazione finanziaria nella qualificazione dell’operazione immobiliare in esame.