Il DL 99/2021 abroga il riconoscimento che era previsto in via eventuale in presenza di risorse disponibili

Di Pamela ALBERTI

Tra le disposizioni del DL 99/2021, viene prevista l’abrogazione del contributo a fondo perduto “eventuale” spettante ai soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro dal DL “Sostegni-bis”.

Oltre al contributo “automatico”, “alternativo” e “perequativo”, l’art. 1 del DL 73/2021, recante la disciplina del contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni-bis”, prevedeva al comma 30, nella sua versione originaria, un ulteriore ed eventuale contributo a fondo perduto, coperto dalle eventuali risorse non utilizzate per i precedenti contributi.
Tale contributo era destinato ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR o con ricavi (art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR)/compensi (art. 54 comma 1 del TUIR) superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 73/2021 (periodo 2019, per i soggetti “solari”).

Al fine di accedere a tale contributo, tali soggetti avrebbero dovuto essere in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”) o di cui all’art. 1 commi 5-13 del DL 73/2021 (contributo “alternativo”).
Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo e ogni elemento necessario all’attuazione dello stesso avrebbero dovuto poi essere determinati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Il contributo era legato, ai sensi del medesimo art. 1 comma 30 del DL 73/2021, alle “eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di cui al comma 25.

L’art. 7 comma 1 del DL 99/2021 prevede ora che “le risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l’anno 2021. Conseguentemente, il comma 30 dell’articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è abrogato”.
Il DL 99/2021 abroga quindi il contributo a fondo perduto “eventuale”.

Pertanto, i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro non potranno accedere ad alcun contributo a fondo perduto, posto che per le altre misure di favore di cui all’art. 1 del DL 73/2021 (“Sostegni-bis”) è prevista, come espressa condizione, che i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro.