Il DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non prevede il differimento dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno scorso, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
È quindi confermata la scadenza del 20 luglio 2021 per effettuare, senza la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti che sarebbero scaduti il 30 giugno 2021.
A differenza dello scorso anno (cfr. DPCM 27 giugno 2020), il DPCM 28 giugno 2021 non prevede però la facoltà di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Rispetto alla proroga disposta per il 2020 e ad analoghe proroghe intervenute in anni precedenti, il DPCM 28 giugno 2021, a fronte della “classica” proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 dei versamenti senza la maggiorazione dello 0,4%, non ha provveduto a “rimodulare” anche il termine previsto per il versamento con lo 0,4%, consentendolo nel periodo dal 21 luglio al 20 agosto 2021.
Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Slittano al 20 luglio i versamenti per i contribuenti ISA e forfetari” del 29 giugno 2021), il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 133 del 28 giugno 2021 non conteneva indicazioni al riguardo, ma la possibilità di beneficiare del termine “lungo” del 20 agosto per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% appariva del tutto probabile. Anche lo scorso anno, infatti, il comunicato del MEF n. 147 del 22 giugno 2020, nell’annunciare la proroga, non faceva riferimento alla possibilità di versare entro il 20 agosto con lo 0,4%, facoltà invece poi “puntualmente” prevista dal DPCM 27 giugno 2020, come avvenuto per analoghe proroghe in anni precedenti.
La diversa formulazione del DPCM 28 giugno 2021 costituisce quindi una sostanziale novità, la quale comporta che il termine per i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo rimanga fermo al 30 luglio 2021 per tutti i contribuenti che avevano come scadenza ordinaria il 30 giugno 2021. In sostanza, per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del DPCM 28 giugno 2021, la proroga da esso prevista è limitata a escludere la maggiorazione dello 0,4% per i primi 20 giorni, quindi fino al 20 luglio 2021; dopo tale data si ritorna al regime ordinario, con applicazione dello 0,4% dal 21 luglio e termine di versamento al 30 luglio 2021.
Il DPCM 28 giugno 2021 conferma invece l’ambito soggettivo della proroga e le tipologie di versamenti interessati.
Come lo scorso anno, la proroga riguarda i soggetti che:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).
Confermato inoltre che la proroga si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Con riferimento alle tipologie di versamenti interessati, il DPCM 28 giugno 2021 conferma che la proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento agli ISA, diritto camerale).
La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2021 per effetto della data di:
– approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
– chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021).