Il DL 52/2021 ha prorogato al 1° gennaio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni per l’anno 2021

Di Monica PETA

Il susseguirsi, nel periodo emergenziale da COVID-19, di norme di legge contenenti aiuti di Stato alle imprese accende perplessità e dubbi applicativi sull’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche, anche in ordine al recente art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021 (inserito in sede di conversione nella L. 87/2021), che proroga al 1° gennaio 2022 il termine dal quale possono essere applicate le sanzioni per l’anno 2021.

In particolare, l’adempimento prevede a carico di enti non commerciali e imprese la pubblicazione, entro il 30 giugno o all’approvazione del bilancio, delle informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio precedente.

Si ricorda che i riferimenti normativi si riconducono all’art. 1 comma 125 e ss. della L. 124/2017, successivamente modificato dall’art. 35 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019).
L’inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

La disposizione demanda alle Amministrazioni eroganti o competenti per materia l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Guardando alla scadenza imminente, si è generata una situazione di generale incertezza riguardo gli aiuti concessi a sostegno delle imprese a causa del COVID 19, tra i quali le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE sui finanziamenti bancari ai sensi degli artt. 13 e 1 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020).

Sul punto, è bene ricordare che l’art. 35 del DL 34/2019 ha previsto l’esclusione dall’obbligo informativo (come auspicato prima da Assonime e poi dal CNDCEC) sia delle agevolazioni applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni, sia delle misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese.

Come evidenziato dal documento Assonime-CNDCEC maggio 2019, l’elemento discriminante è il rapporto bilaterale attraverso il quale un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio ad un soggetto privato. Peraltro, l’adempimento è dovuto a prescindere dalla forma del beneficio e dalla circostanza che sia in denaro o in natura oppure sotto forma di garanzia.

Di conseguenza, dopo un’attenta analisi, sembra possibile ritenere che le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, rivestendo carattere generale, debbano ritenersi escluse dall’adempimento in esame.

Sotto il profilo operativo, la pubblicizzazione si perfeziona alternativamente in Nota integrativa o sul sito internet o portale digitale, a seconda del soggetto beneficiario.
Le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. pubblicano nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni dettagliate relative alle erogazioni.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le Onlus, le fondazioni, alcune associazioni e le cooperative sociali, queste ultime interessate anche dal comma 125-sexies (che prevede la pubblicazione trimestrale dell’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale), hanno l’obbligo di pubblicare le informazioni richieste dalla legge nei propri siti o analoghi portali digitali.

Si ricorda che, per gli aiuti di Stato, ed in particolare quelli de minimis, pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ex art. 52 della L. 234/2012, l’obbligo deve comunque essere assolto in Nota integrativa o sul sito internet, senza tuttavia specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

Sotto il profilo sanzionatorio, seppure il sopra citato art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021 convertito abbia prorogato al 1° gennaio 2022 il termine dal quale possono essere applicate le sanzioni per l’anno 2021, non è chiaro se la norma sospenda le sanzioni per gli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2021 ovvero per le erogazioni ricevute nel corso dell’esercizio 2021.