Paragrafo «Altri aspetti» da valutare nella relazione di revisione sul bilancio 2020

Tale paragrafo aggiuntivo è previsto nei casi di deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale

Di Stefano DE ROSA

In alcune particolari situazioni è opportuno, come evidenziato nel principio di revisione ISA Italia 706, includere nella relazione di revisione un paragrafo denominato “Altri aspetti” dove sono riportate comunicazioni ulteriori che il revisore (o il sindaco-revisore) decide di inserire nell’opinion per richiamare l’attenzione del lettore su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati od oggetto di informativa in bilancio, che considera rilevanti.

A tal proposito, nel documento del CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” (aprile 2018), si sottolinea come tale paragrafo:
– non debba includere le informazioni che leggi, regolamenti o altri principi professionali, per esempio in materia di riservatezza delle informazioni, vietano al revisore di fornire così come le informazioni che è previsto siano fornite dagli amministratori;
– vada collocato nella relazione di revisione in funzione della natura delle informazioni da comunicare e del giudizio del revisore in merito alla rilevanza di tali informazioni per i potenziali utilizzatori rispetto ad altri elementi che è necessario inserire nella relazione stessa.

Con riferimento al  giudizio sul bilancio 2020, il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, pubblicato dal CNDCEC in aprile 2021, prevede il seguente paragrafo aggiuntivo (titolato “Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570”) nei casi di attivazione da parte degli amministratori della deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 38-quater del DL 34/2020 convertito (si veda “Relazione di revisione 2020 con attenzione all’informativa di bilancio” del 27 marzo 2021).

Nel documento del Consiglio nazionale viene riportato il seguente esempio di paragrafo, da collocare dopo quello contenente il richiamo di informativa: “Come indicato nel precedente paragrafo “Richiami di informativa”, gli amministratori nel valutare i presupposti di applicabilità della deroga ex art. 38-quater del DL 34/2020, così come convertito con la L. 77/2020, hanno comunque fornito informazioni aggiornate circa la propria valutazione sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, in ottemperanza anche alle previsioni del Documento interpretativo n. 8 dell’OIC. Alla luce di tale circostanza, nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 «Continuità aziendale» sul bilancio al 31 dicembre 2020, abbiamo esclusivamente analizzato e valutato l’informativa fornita dagli amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale”.

Risulta opportuno aggiungere nella relazione di revisione un paragrafo relativo ad “Altri aspetti” anche nel contesto di prima applicazione dell’obbligo di revisione legale. Nei casi, ad esempio, di nuovi incarichi conferiti da srl, nell’ambito della finestra temporale prevista dalla riapertura dei termini operata in sede di conversione del decreto “Milleproroghe”, si potrebbe inserire il seguente paragrafo: “Il bilancio della Società ABC srl, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è il primo sottoposto a revisione legale dei conti, avendo la società superato i limiti di cui all’art. 2477 c.c., con riferimento agli esercizi 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2018, come peraltro previsto dall’art. 379 del DLgs. 14/2019, così come modificato dal DL 162/2019, convertito”.

Allo stesso modo, è auspicabile inserire il seguente paragrafo nei casi di subentro di un revisore rispetto al soggetto che ha formulato il giudizio con riguardo al bilancio dell’esercizio precedente: “Il bilancio della ABC spa per l’esercizio chiuso al 2019 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data …, ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio”.

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2021-05-31T07:51:40+00:00Maggio 31st, 2021|News|

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