La nuova struttura del modello REDDITI ENC traduce in pratica il nuovo regime impositivo dei fabbricati tenuti a disposizione

Di Gianluca ODETTO

La nuova struttura del modello REDDITI 2021 ENC e le istruzioni al quadro RL della stessa dichiarazione confermano che, per gli immobili esteri non locati detenuti dagli enti non commerciali residenti in Italia, dal 2020 risulta solo dovuta l’IVIE, e non più l’IRES.
Questa indicazione, che interessa più organismi (in particolare trust) di natura non commerciale e che poteva evincersi dal coordinamento delle norme di riferimento, non appariva invece scontata alla luce della comparazione con il regime impositivo degli immobili italiani detenuti dai medesimi enti.

In termini generali, l’art. 19 comma 15-ter del DL 201/2011 prevede che, per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e per gli immobili non locati assoggettati all’IVIE, non si applica il disposto dell’art. 70 comma 2 del TUIR; pertanto, se lo Stato estero prevede nella sua legislazione interna la tassazione dell’immobile rispetto a criteri di tipo catastale o similari, l’ammontare corrispondente alla valutazione effettuata dallo Stato estero non concorre alla formazione del reddito in Italia se l’immobile – come di regola – è soggetto all’IVIE.

Sino al 2019 l’IVIE era dovuta dalle sole persone fisiche; conseguentemente, gli immobili esteri tenuti a disposizione dalle società semplici e dagli enti non commerciali, se ubicati in Stati che prevedono la tassazione degli immobili su base catastale, generavano materia imponibile in Italia.

Dal 2020, invece, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina dell’IVIE dall’art. 1 comma 710 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sono soggetti passivi del tributo anche le società semplici e gli enti non commerciali (se, naturalmente, residenti in Italia). Ciò porta a estendere il regime riservato alle persone fisiche a tali soggetti, con analoghe esclusioni da imposta per gli immobili tenuti a disposizione, laddove venga assolta l’IVIE.

Concentrando, quindi, l’attenzione sugli enti non commerciali, il reddito non risulta tassato in Italia, e questa conclusione viene messa in pratica con la nuova struttura del rigo RL10, nel quale è presente il campo 1A – di nuova introduzione – nel quale, come precisano le istruzioni, occorre inserire il reddito figurativo degli immobili esteri tenuti a disposizione per i quali è stata assolta l’IVIE, il quale però non va a sommarsi alla massa dei redditi diversi da assoggettare a IRES, indicata in via cumulativa nel rigo RL20.

Come rilevato, questa conclusione, che pure si poteva ritrarre dalla concatenazione delle disposizioni di riferimento, non risultava del tutto scontata alla luce della comparazione con il regime fiscale degli immobili italiani detenuti dall’ente. Mentre, infatti, l’immobile estero tenuto a disposizione non sconta l’IRES in quanto è assolta l’IVIE, l’immobile italiano continua invece a scontare sia l’IRES, sia l’IMU: per gli enti non commerciali, infatti, non sussiste l’effetto di sostituzione dell’imposta municipale, in quanto l’art. 8 comma 1 del DLgs. 23/2011 riserva questo effetto all’IRPEF e alle relative addizionali, mentre gli enti non commerciali, pur determinando i redditi con i criteri propri delle persone fisiche, sono soggetti passivi dell’imposta sulle società.

Non vi sono, peraltro, chiarimenti particolari in relazione al coordinamento con le indicazioni da fornire nel quadro RW, nel modello REDDITI 2021 ENC con una struttura mutuata da quella delle persone fisiche in quanto deputato ad accogliere anche i dati necessari alla liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE. La casella 18 dei diversi righi del quadro vede, infatti, appositi codici che associano il bene oggetto di monitoraggio ai quadri reddituali compilati dall’ente; occorre, in particolare, indicare il codice “1” se per il bene è compilato il quadro RL.

Pur se, nel caso specifico, l’immobile tenuto a disposizione non genera reddito imponibile, dovrebbe essere necessario segnalare con il codice “1” che il quadro RL è stato compilato, anche se al solo fine di evidenziare che il reddito figurativo del bene non è stato assoggettato a tassazione in virtù del pagamento dell’IVIE. Lo stesso codice “1” non dovrebbe invece essere indicato per gli immobili non locati per i quali non vige, nello Stato estero, alcun sistema di imposizione su base catastale: in questi casi, infatti, le istruzioni al rigo RL10 del modello REDDITI 2021 ENC lasciano intuire che il quadro non debba essere compilato.