Sempre possibile il riporto degli interessi passivi «pregressi» alla riforma della deducibilità degli interessi passivi

Di Salvatore SANNA

Con riferimento al regime di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES, l’art. 96 del TUIR è stato riformulato dal DLgs. 142/2018 a partire dal 2019 ed il passaggio al regime vigente risulta disciplinato da un articolato regime transitorio.

In primo luogo, si ricorda che, secondo l’art. 13 comma 2 del DLgs. 142/2018, il riporto ai successivi periodi di imposta delle eccedenze di interessi passivi indeducibili si applica anche alle eccedenze generatesi nei periodi di imposta a fino a quello in corso al 31 dicembre 2018 compreso e riportate a nuovo ai sensi del previgente art. 96 comma 4 del TUIR.
Tale disposizione transitoria garantisce dunque la possibilità di continuare a riportare le eccedenze di interessi passivi generatesi fino al periodo di imposta 2018 anche sui periodi di imposta 2019 e successivi.

Si segnala, poi, che ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DLgs. 142/2018, per evitare distorsioni nel passaggio dal “ROL contabile” al “ROL fiscale”, bisogna attenersi alle seguenti regole:
– nella determinazione del “ROL fiscale” non si devono considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione del Conto economico degli esercizi fino a quello in corso al 31 dicembre 2018 compreso, anche se tali componenti non avevano all’epoca rilevanza fiscale e la assumono negli esercizi di vigenza della disciplina attuale;
– le voci del valore e dei costi della produzione, rilevate nell’esercizio 2020, che rappresentano una “rettifica con segno opposto” di voci del valore e dei costi della produzione, rilevate in periodi di imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2018 compreso, devono essere assunte, ai fini del calcolo del “ROL fiscale” in misura pari al loro valore contabile, in deroga alla regola generale della loro rilevanza in misura pari al loro valore fiscale.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, è il caso, ad esempio, del compenso attribuito a un amministratore e contabilizzato per competenza nel Conto economico 2018, ma che, in quanto pagato nel 2020, diviene deducibile (e assume quindi rilevanza fiscale) solo in questo esercizio. Poiché questo costo ha già concorso a formare il “ROL contabile” 2018, conteggiarlo anche nel “ROL fiscale” 2020 determinerebbe “evidenti e distorsivi effetti duplicativi” (cfr. Relazione illustrativa al DLgs. 142/2018).

In merito alla seconda, si pensi, ad esempio, a un accantonamento a fondo rischi fiscalmente non riconosciuto contabilizzato nel 2018, cui segue nel 2020 il parziale o totale storno per sopravvenuta esuberanza dell’accantonamento, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile.
Ancorché non imponibile (e quindi fiscalmente non rilevante), la sopravvenienza attiva concorre a formare il “ROL fiscale” 2020, in quanto “rettifica con segno opposto” di un costo che ha concorso a formare il “ROL contabile” 2018.

Il ROL attuale deve essere calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’art. 2425 c.c., lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

Si tratta del c.d. “ROL fiscale” che a partire dal 2019 sostituisce il “ROL contabile” che si basava esclusivamente sui dati civilistici senza dare rilievo alle riprese fiscali.
Secondo l’art. 13 comma 4 del DLgs. 142/2018, anche per l’anno 2020 (modello REDDITI 2021 SC), gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sostenuti in relazione “a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali” sono deducibili fino a un importo corrispondente alla somma tra:
– il 30% del “ROL contabile” prodotto a partire dal periodo di imposta 2010 e fino al periodo di imposta 2018 che non era stato utilizzato in detti periodi per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, secondo le regole previste dalla disciplina vigente all’epoca;
– il “plafond di deducibilità” spettante nel periodo di imposta in base alle regole stabilite dall’art. 96 del TUIR, come integralmente riscritto dal DLgs. 142/2018.

Il rigo RF122 del modello REDDITI 2021, risulta quindi destinato al riporto separato delle eccedenze di ROL “contabile” pregresse che sono compensabili solo con gli interessi relativi a prestiti stipulati sino al 17 giugno 2016.