Nel quadro RU sono distinti in relazione a tipologia di investimento e norma di riferimento

Di Pamela ALBERTI

Nel quadro RU dei modelli REDDITI 2021 è possibile indicare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla L. 160/2019 nonché quello introdotto dalla L. 178/2020.

Per il bonus investimenti ex art. 1 commi 184-197 della L. 160/2019, le istruzioni alla compilazione del quadro RU prevedono specifici codici credito in relazione alle varie tipologie di investimenti agevolati, oltre alla compilazione di un apposito prospetto al nuovo rigo RU120.

Le istruzioni precisano che per ciascuna tipologia di investimento deve essere compilato un distinto modulo della sezione I del quadro RU, usando i codici credito ad hoc (correlati ai codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2021). In particolare, occorre utilizzare i seguenti codici:
– “H4” per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (art. 1 comma 188 della L. 160/2019). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, usando il codice tributo “6932”;
– “2H” per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi previsti dall’Allegato A alla L. 232/2016 (art. 1 comma 189 della L. 160/2019). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo  dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6933”;
– “3H” per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’Allegato B alla L. 232/2016 (art. 1 comma 190 L. 160/2019). In tal caso il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6934”.

Il nuovo rigo RU120 è dedicato all’indicazione dell’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta. Come evidenziato nelle istruzioni della sezione IV del quadro RU, il prospetto va compilato, in linea generale, per l’indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, in relazione ai quali è commisurato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.

Secondo le istruzioni, occorre indicare: in colonna 1 l’ammontare degli investimenti in beni “ordinari” ex art. 1 comma 188 della L. 160/2019 (codice credito “H4”); in colonna 2 l’ammontare degli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” ex art. 1 comma 189 della L. 160/2019 (codice credito “2H”); in colonna 3 l’ammontare degli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” ex art. 1 comma 190 della L. 160/2019 (codice credito “3H”).

Una modalità di compilazione simile è richiesta anche per il nuovo credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 1051-1063 della L. 178/2020 che, si ricorda, riguarda gli investimenti effettuati già dal 16 novembre 2020.
Per ciascuna fattispecie agevolabile va infatti compilato un distinto modulo della sezione I del quadro RU, usando i seguenti codici credito:
– “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” (art. 1 comma 1054 della L. 178/2020). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dall’anno di entrata in funzione dei beni, usando il codice tributo “6935”;
– “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dall’Allegato A alla L. 232/2016 (art. 1 comma 1056 della L. 178/2020). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6936”;
– “3L” per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’Allegato B alla L. 232/2016 (art. 1 comma 1058 della L. 178/2020). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6937”.

Con riferimento a tale credito occorre inoltre compilare il nuovo rigo RU130, dedicato all’indicazione dell’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
In particolare, occorre compilare le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito “L3”, per gli investimenti di cui all’art. 1 comma 1054 della L. 178/2020. Nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

La casella 4 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (casella da barrare sostituita al precedente campo valuta nell’ultimo aggiornamento per il modello REDDITI 2021 PF), che possono utilizzare il credito d’imposta in un’unica quota annuale.
La colonna 5 del rigo RU130 va compilata in relazione agli investimenti di cui all’art. 1 comma 1056 della L. 178/2020 (codice credito “2L”) e la colonna 6 per gli investimenti di cui all’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 (codice credito “3L”).