Le istruzioni del modello aggiornate prevedono ora l’indicazione della detrazione IRPEF al 50%

Di Pamela ALBERTI

Nell’ambito dell’aggiornamento del modello REDDITI PF 2021 è stata prevista la possibilità, prima inesistente, di indicare la detrazione IRPEF del 50% relativa agli investimenti in start up innovative e PMI innovative nei limiti “de minimis”.

L’art. 29-bis del DL 179/2012, introdotto dall’art. 38 comma 7 del DL 34/2020, riconosce, in alternativa alla detrazione ordinaria, una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative (iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese al momento di effettuazione dell’investimento), fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro (quindi con un ammontare di detrazione non superiore per ciascun periodo d’imposta a 50.000 euro), comunque nei limiti del regime “de minimis”.

In merito alle PMI innovative, l’art. 4 comma 9-ter del DL 3/2015 (introdotto dall’art. 38 comma 8 del DL 34/2020) riconosce, in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria, una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, con un investimento massimo detraibile di 300.000 euro, nei limiti del regime “de minimis”. In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000 euro, sulla parte eccedente il soggetto investitore può detrarre il 30%.
Su tali agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti con apposite FAQ (risposte aggiornate al 22 marzo 2021).

Affinché i soggetti investitori possano beneficiare dell’agevolazione “speciale”, le imprese beneficiarie devono presentare, tramite l’apposita piattaforma informatica sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, un’istanza on line (cfr. DM 28 dicembre 2020 e circ. Min. Sviluppo economico 25 febbraio 2021):
– per gli investimenti effettuati nel 2020, entro il 30 aprile 2021 (in scadenza, quindi, questo venerdì);
– a regime, prima dell’effettuazione degli investimenti.

Il Ministero dello Sviluppo economico verifica il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale “de minimis” e comunica periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale.
L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti, l’importo della detrazione fruibile.

In linea generale, l’agevolazione fiscale va indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento nell’impresa beneficiaria (art. 6 comma 1 del DM 28 dicembre 2020).

Le istruzioni aggiornate alla compilazione del rigo RP80 del modello REDDITI PF 2021 prevedono quindi l’indicazione nella colonna 4 (contenente i codici relativi al tipo di investimenti) dei seguenti nuovi codici:
– codice “3”, se l’investimento è stato effettuato in start up innovativa di cui all’art. 38 comma 7 del DL 34/2020;
– codice “4”, se l’investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all’art. 38 comma 8 del DL 34/2020;
– codice “5”, nel caso di investimento in PMI innovativa per l’eventuale importo dello stesso eccedente il limite di 300.000 euro di cui all’art. 38 comma 8 del DL 34/2020.

Inoltre, nell’ambito delle istruzioni alla compilazione della colonna 5 del medesimo rigo RP80, viene precisato che la percentuale di detrazione applicabile all’investimento agevolabile è pari al 50% qualora nella colonna 4 sia indicato il codice “3” o “4”; negli altri casi si applica invece l’“ordinaria” percentuale del 30%.