Ogni valutazione sul merito spetta al solo ente impositore

Di Alfio CISSELLO

La L. 228/2012 prevede una procedura che, in costanza dei requisiti di legge, può condurre all’annullamento automatico del debito iscritto a ruolo.

Ciò inizia con un’autodichiarazione da presentare al soggetto deputato alla riscossione, per effetto della quale ogni attività esecutiva/cautelare deve immediatamente bloccarsi.
Il tutto va trasmesso, a cura del concessionario, all’ente creditore, che, dopo aver valutato la documentazione prodotta dal debitore, conferma o meno la necessità di bloccare la riscossione o di sgravare gli importi. Se l’ente creditore non risponde nei 220 giorni successivi alla presentazione dell’autodichiarazione, il credito è annullato di diritto se si verte in caso di giudicato, pagamento/decadenza/prescrizione antecedente al ruolo o di sgravio.

Tale procedura opera per tutti i casi di riscossione, sia quando c’è il ruolo (ovvero quando il riscossore è Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia SPA) sia quando l’ente locale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.
Il soggetto deputato alla riscossione non può effettuare alcuna valutazione sul merito della pretesa: ove la facesse e non inoltrasse la documentazione all’ente creditore, il credito sarebbe comunque annullato di diritto siccome sarebbero spirati i 220 giorni (vedasi la C.T. Prov. Taranto 2 ottobre 2019 n. 1498/3/19).

In breve, questi deve limitarsi a controllare:
– la corretta compilazione del modello di autodichiarazione;
– la presenza materiale della documentazione giustificativa del “blocco”;
– la presenza di copia dei documenti richiesti in tema di autocertificazione (direttiva Equitalia 11 gennaio 2013 n. 2).

Sarebbe però riduttivo sostenere che l’esattore debba solo esaminare formalmente autodichiarazione e documentazione, per poi inviare il tutto all’ente impositore.
Bisogna sempre ricordare che l’autodichiarazione ha l’effetto di sospendere ogni attività esecutiva o cautelare, dunque, potenzialmente, può avere effetti molto pregiudizievoli per l’Erario.

In giurisprudenza si è affermato che, al fine di produrre i menzionati effetti, “è necessario che l’istanza, quanto meno, sia corredata dalle informazioni necessarie perché colui che la riceve possa apprezzarne, anche prima facie, la non pretestuosità” (C.T. Prov. Cagliari 27 novembre 2017 n. 1086/3/17).

Nel caso in cui l’autodichiarazione sia trasmessa oltre i termini di legge, il concessionario potrebbe esimersi dal riceverla (sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, o da un atto cautelare/esecutivo).

L’autodichiarazione, come anticipato, può essere presentata solo per i motivi indicati dalla legge. Non a caso, il legislatore ha sancito che l’annullamento automatico “non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538”.
In detta ipotesi, anche per prudenza, il concessionario farebbe bene a trasmettere i documenti all’ente impositore. Ove non lo facesse, e il debito venisse poi ritenuto annullato, potrebbe essere ritenuto responsabile.