I contribuenti decaduti prima della pandemia sono avvantaggiati rispetto a chi era in regola

Di Dario AUGELLO e Pietro SEMERARO

L’art. 19 del DPR 602/1973 consente ai contribuenti che si trovano in situazione temporanea di obiettiva difficoltà di ottenere una dilazione dei pagamenti dei carichi iscritti a ruolo fino a 72 rate mensili, che diventano 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà.
Inoltre, per le domande presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, si può chiedere la dilazione per importi fino a 100.000 euro, invece che 60.000 euro, senza necessità di documentare la difficoltà finanziaria (art. 13-decies comma 3 del DL 137/2020).

L’art. 19 comma 3 del DPR 602/73 prevede tuttavia la decadenza dalla dilazione per il contribuente che non paghi, nell’ambito del piano, 5 rate anche non consecutive ovvero, eccezionalmente, per le domande presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, 10 rate anche non consecutive (art. 13-decies comma 4).
In caso di decadenza dal piano, per effetto dell’art. 19, comma 3 l’importo residuo è dovuto in un’unica soluzione e l’ammissione a un nuovo piano è condizionata al versamento delle rate scadute.
In caso di decadenza, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla  presentazione della richiesta.

Ciò premesso, l’art. 68, comma 1 del DL 18/2020 convertito prevede, a causa della pandemia, la sospensione dei termini di pagamento relativi a cartelle e accertamenti esecutivi in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021: secondo l’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento agli accertamenti esecutivi, la sospensione di 14 mesi si riferirebbe unicamente ai pagamenti rateizzati ai sensi dell’art. 19, che dovranno quindi essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2021 (circ. n. 5/2020).
Per effetto dell’art. 68 del DL 18/2020, dunque, i contribuenti che avevano dilazioni in corso alla data dell’8 marzo 2020 dovranno pagare in un’unica soluzione le 14 rate sospese entro il 31 maggio 2021.

Coordinando tale previsione con l’art. 19, comma 3, se ne evince che i contribuenti in regola con un piano di dilazione all’8 marzo 2020 subirebbero la decadenza dal beneficio della rateazione, qualora non pagassero almeno 10 delle 14 rate sospese entro il 31 maggio 2021.

Con riferimento però alle dilazioni in corso all’8 marzo 2020 la Riscossione ha chiarito, in ottica favorevole al contribuente, che si applica anche a esse il beneficio di cui all’art. 13-decies, comma 4 del DL 137/2020, per cui la decadenza si verifica unicamente in caso di omesso versamento di almeno 10 rate, anche non consecutive.
Nella pratica, dunque, i contribuenti in regola con il piano di dilazione all’8 marzo 2020 possono evitare la decadenza con il versamento di almeno 5 rate delle 14 sospese entro il 31 maggio 2021, ipotizzando che non siano state saltate ulteriori rate prima di marzo 2020.

In caso di inadempimento i contribuenti in regola all’8 marzo 2020 subiscono le conseguenze della decadenza, per cui, tra l’altro, l’importo residuo è dovuto in un’unica soluzione e l’ammissione a un nuovo piano è condizionata al versamento delle rate scadute.
Tale trattamento, se posto a confronto con i contribuenti già decaduti all’8 marzo 2020 da precedenti dilazioni, non appare però giustificato.

E infatti, mentre i contribuenti in regola all’8 marzo 2020, in caso di omesso versamento di 10 rate, subiscono gli effetti della decadenza dal piano, al contrario, i contribuenti già decaduti da precedenti piani all’8 marzo 2020 – dunque non decaduti a causa dell’emergenza pandemica, ma per altri motivi – possono chiedere una nuova dilazione senza i limiti di cui all’art. 19, comma 3.

Così prevede l’art. 13-decies comma 5 del DL 137/2020: “I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 (…) è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 (…), presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione”.

Ecco dunque che dalla normativa emerge un trattamento più favorevole nei confronti dei soggetti già decaduti dal beneficio della dilazione prima dell’inizio della pandemia, rispetto ai contribuenti in regola con il piano all’8 marzo 2020.

I primi hanno accesso ai nuovi piani di dilazione con le regole più favorevoli ex art. 13-decies comma 5 del DL 137/2020, mentre i secondi, se non riescono a versare almeno 5 rate delle 14 sospese entro il 31 maggio 2021, decadono dal piano e non possono ottenere una nuova dilazione, se non saldando il pregresso.
Inoltre, per i secondi, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla data di presentazione della richiesta.

Nella pratica, dunque, senza una valida ragione, si penalizzano i contribuenti inadempienti a causa della crisi economica generata dalla pandemia rispetto ai contribuenti già “infedeli” all’inizio dell’emergenza.