Il beneficio spetta ai soggetti che soddisfano specifici livelli di affidabilità ai fini degli ISA

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

I soggetti passivi che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito IVA relativo al primo trimestre 2021 devono presentare il modello TR entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell’art. 8 commi 2 e 3 del DPR 542/99.

Il modello è sostanzialmente analogo a quello in uso nell’anno 2020, fatto salvo il recente aggiornamento per considerare l’innalzamento, dal 6% al 6,4%, delle percentuali di compensazione relative ai prodotti agricoli di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 (si veda “Modello TR aggiornato con le nuove percentuali di compensazione IVA” del 7 aprile 2021).

Possono presentare il modello TR i soggetti passivi che soddisfano almeno uno dei presupposti di cui all’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 per il rimborso (o la compensazione) del credito IVA trimestrale, ossia l’effettuazione di:
– operazioni attive con aliquote inferiori rispetto a quelle sulle operazioni passive;
– operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
– acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (in questo caso, il rimborso è limitato all’imposta assolta sugli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili);
– specifiche operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, per un importo superiore al 50% del totale delle operazioni effettuate.

Inoltre, l’istanza può essere presentata dai soggetti non residenti che abbiano nominato in Italia un rappresentante fiscale (art. 17 comma 3 del DPR 633/72) o si siano ivi identificati direttamente (art. 35-ter del DPR 633/72).

Resta fermo che il credito maturato nel trimestre, in presenza dei presupposti, può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione nel modello F24 solo se di importo superiore a 2.582,28 euro. In alcuni casi, inoltre, è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Le soglie al di sopra delle quali è richiesto il visto (o la sottoscrizione alternativa) sono differenti, a seconda che si intenda chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo in compensazione “orizzontale”.

Il credito IVA trimestrale di importo non superiore a 30.000 euro può essere chiesto a rimborso, senza prestare alcuna garanzia patrimoniale. Oltre tale soglia, la garanzia non è necessaria se il modello TR reca il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa (oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista) e sempreché non sussista uno dei casi stabiliti dall’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72 (es. soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start up innovative).
Il limite di 30.000 euro si intende riferito alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non alla singola richiesta (circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014).

L’utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione “orizzontale”, per un ammontare superiore a 5.000 euro annui (50.000 euro annui per le start up innovative), è consentito a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello TR (art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97) e richiede l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa (art. 10 del DL 78/2009).

Da ultimo, è da rammentare che, ai sensi dell’art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione e i rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”).
Come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate n. 183037/2020, per il credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno 2021, i predetti esoneri spettano ai soggetti che conseguono:
– un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2019;
– oppure, un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Le istruzioni del modello TR prevedono l’indicazione, nel rigo TD8 campo 3 “Esonero garanzia”, del codice 5 da parte dei soggetti esonerati, sulla base delle risultanze degli ISA, “dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui”. Non è stata prevista, invece, una specifica indicazione per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità nel caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione “orizzontale” (si veda “Soggetti con benefici ISA ostacolati nelle compensazioni” del 6 maggio 2020).