Per rilasciare il visto di conformità avvalendosi dell’abilitazione dello studio occorre il controllo da parte dei commercialisti associati

Di Massimo NEGRO

Con la risposta a interpello n. 245 pubblicata ieri, 13 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione all’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni e al rilascio dei visti di conformità, con riferimento a un’associazione professionale composta da avvocati e commercialisti iscritti presso i rispettivi Albi professionali.

La prima questione affrontata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità, per l’associazione professionale in esame, composta in prevalenza da avvocati, di essere abilitata all’invio telematico delle dichiarazioni.

Al riguardo, viene osservato che rientrano tra gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e) del DPR 322/98:
– le associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) del DPR 322/98 (cfr. art. 1, comma 1, lett. a) del DM 18 febbraio 1999), cioè i soggetti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Albo dei consulenti del lavoro, oppure iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
– le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale dai suddetti soggetti (cfr. art. 1, comma 1, lett. b) del DM 18 febbraio 1999);
– i soggetti “che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale” (cfr. DM 19 aprile 2001);
– le società tra professionisti (STP) disciplinate dall’art. 10 della L. 183/2011 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018 n. 53616);
– le “associazioni tra avvocati” e le “società tra avvocati”, di cui agli artt. 4 e 4-bis della L. 247/2012 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 9 marzo 2020 n. 118737).

Sulla base di tali previsioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’associazione composta da avvocati (in prevalenza) e da commercialisti sia legittimata a richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, “a prescindere dalla sua reale composizione interna”.

Ai fini del rilascio del visto di conformità, l’Agenzia precisa invece che i commercialisti associati non possono avvalersi dell’abilitazione alla trasmissione telematica dello studio associato, né esso può trasmettere le dichiarazioni “vistate”, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) del DPR 322/98.

Con la circolare n. 7 del 26 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha infatti ribadito che nell’ipotesi in cui il professionista eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) del DPR 322/98, lo stesso può essere abilitato a rilasciare i visti di conformità qualora i requisiti del possesso della partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale.

Anche per la trasmissione telematica della dichiarazione “vistata” è necessario che ricorra uno specifico “collegamento” tra il professionista che appone il visto e il soggetto che provvede all’invio della dichiarazione, che in caso di associazione professionale è sempre dato dal fatto che almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) del DPR 322/98 (cfr. istruzioni ai modelli REDDITI, IRAP e IVA).

Le dichiarazioni “vistate” possono invece essere trasmesse da una società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b) del DPR 322/98.
Nel caso oggetto dell’interpello è quindi possibile avvalersi della società di servizi, abilitata alla trasmissione telematica, il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dai dottori commercialisti associati con gli avvocati.