Rimane invariata la notifica degli avvisi di accertamento

Di Alfio CISSELLO

I vari decreti che, nel corso degli ultimi mesi, hanno caratterizzato l’emergenza epidemiologica in atto si sono distinti, tra l’altro, per intervenire diverse volte sui termini decadenziali, prevedendo proroghe dei medesimi.
Gli ultimi decreti, in particolare il DL 41/2021, hanno inciso sui termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento ma non su quelli per gli avvisi di accertamento.

In relazione a questi ultimi, rimane il singolare sdoppiamento tra emissione e notifica dell’atto contemplata dall’art. 157 del DL 34/2020.
Per effetto di ciò, ogni atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni, di recupero del credito d’imposta) scaduto tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 va notificato dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022, a condizione che l’emissione (quindi la sottoscrizione) sia avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

Dunque, il termine di accertamento dei modelli REDDITI, IVA, 770 e IRAP 2016 (anno d’imposta 2015), scaduto al 31 dicembre 2020, è slittato al 28 febbraio 2022, sempre che l’emissione sia avvenuta nei termini.

Il discorso è molto più variegato per le cartelle di pagamento, i cui termini sono disciplinati dall’art. 25 del DPR 602/73.
Per imposte sui redditi, IVA e IRAP e per quanto rileva ai nostri fini, la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
– terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica;
– quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale.

Il recente DL 41/2021 ha prorogato i termini già prorogati dal DL 157/2020 per le cartelle di pagamento derivanti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione. Tali proroghe sono il naturale effetto del temporaneo “congelamento” degli avvisi bonari, disposto sempre dal menzionato art. 157.

Sintetizzando:
– in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la cartella di pagamento da liquidazione automatica scade non il 31 dicembre 2021 ma il 31 dicembre 2023 (se si intendesse, sia pure indebitamente, cumulare la proroga disposta dal DL 41/2021 con quella che era stata prevista in origine dal DL 34/2020, si giungerebbe invece al 28 febbraio 2025);
– in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la cartella di pagamento da controllo formale scade, rispettivamente, il 31 dicembre 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2023 (e non il 31 dicembre 2021), salvo, come esposto nel punto precedente, si intenda censurabilmente cumulare le due proroghe e giungere rispettivamente al 28 febbraio 2026 e al 28 febbraio 2025.

Il DL 41/2021, in concomitanza con la neointrodotta definizione degli avvisi bonari, ha previsto una proroga ad hoc per la liquidazione automatica inerente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d’imposta 2018): il termine, in questo caso, non scade il 31 dicembre 2022 ma il 31 dicembre 2023.

Interessante, e un po’ bizzarra, si profila la questione inerente ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento scaduti al 31 dicembre 2020.

La versione dell’art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020, ante DL 41/2021, prorogava al 31 dicembre 2022 tutto ciò che scadeva a fine 2020.
Questa proroga è stata abrogata, in occasione dell’intera sostituzione del menzionato comma 4-bis, dunque si può sostenere che i termini, per effetto di questo “intervento retroattivo” del legislatore, sono ormai decaduti.