Pubblicata la versione definitiva del documento interpretativo n. 7, avente ad oggetto l’art. 110 del DL 104/2020

Di Gianluca ODETTO

L’OIC ha pubblicato ieri la versione definitiva del documento interpretativo n. 7, avente ad oggetto il trattamento contabile della rivalutazione dei beni da effettuare ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020. Il documento contiene alcune significative novità rispetto alla bozza per la consultazione diramata nel mese di novembre 2020.

L’OIC dà preliminarmente atto che, per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, è data facoltà di eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, a condizione che esso sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020 (14 ottobre 2020).

Per quanto riguarda i beni rivalutabili, si conferma l’esclusione dei beni utilizzati sulla base di contratti di leasing. Ma l’indicazione di maggior rilievo, che invece non era presente nella bozza per la consultazione, è rappresentata dalla presa di posizione esplicita dell’OIC in merito alla questione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio, in quanto i relativi costi sono sempre stati iscritti a Conto economico: il documento interpretativo n. 7 (§ 5) ammette, infatti, la rivalutazione, a condizione che i beni siano giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione stessa è eseguita, anche se i costi in questione, pur capitalizzabili, sono stati imputati a Conto economico. Si tratta di una indicazione favorevole di indubbio “spessore” per le imprese che intendono procedere in tal senso, in presenza invece di indicazioni contrastanti da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate sinora interessate da istanze di interpello, in quanto fornisce un avallo espresso sul presupposto stesso dell’operazione, ovvero la sua legittimità civilistica.

Sempre in merito ai beni rivalutabili, l’OIC precisa che, per le immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio, il fabbricato e il terreno sottostante), occorre individuare distinti valori di rivalutazione.

Si conferma, rispetto alla bozza per la consultazione, che il limite massimo della rivalutazione è individuabile, alternativamente, nel valore d’uso o nel valore di mercato, e che possono essere allo scopo utilizzate le metodologie contabili classiche della rivalutazione del costo storico, della rivalutazione contestuale del costo e del fondo di ammortamento o della riduzione dei fondi di ammortamento.

Vengono analogamente confermati i due principi secondo cui la rivalutazione non modifica in sé la vita utile del bene (per cui, se ciò avviene, deve risultare da una stima aggiornata degli amministratori) e, soprattutto, per cui gli ammortamenti civilistici sono effettuati, nel bilancio 2020, sui valori storici (non comprensivi, cioè, dei maggiori valori); solo dal 2021, quindi, il Conto economico verrà gravato dagli ammortamenti sui valori rivalutati. Per i marchi, la vita utile stimata in base alla durata legale o contrattuale può essere prolungata di 20 anni, nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.

Il documento distingue il caso della rivalutazione eseguita con rilevanza anche fiscale da quello della rivalutazione esclusivamente civilistica.

Nel secondo caso, i plusvalori rimangono allo stato latente sino al realizzo (cessione, assegnazione durante la vita della società o in sede di liquidazione, ecc.). In quella sede, la plusvalenza contabile verrà rettificata (in aumento) in sede di dichiarazione per tenere conto dei minori valori fiscali dei beni. Quindi, posto che la competenza civilistica delle imposte è dell’anno in cui la differenza si genera (il 2020), occorre stanziare le imposte differite (passive), portate a diretta riduzione del saldo attivo di rivalutazione; esse si riverseranno a Conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l’ammortamento, la cessione del bene o la riduzione per perdita durevole di valore.

Qualora la rivalutazione sia effettuata con efficacia anche ai fini fiscali, invece, non sussiste una differenza tra valore civile e valore fiscale del bene nel 2020, posto che anche gli ammortamenti sono effettuati sui “vecchi” valori. Sul punto, i §§ 20 e 21 del documento risultano maggiormente precisi rispetto alla bozza per commenti, affermando che la fiscalità differita (attiva) può generarsi dal 2021 in avanti non perché esistono disallineamenti temporali tra ammortamenti civilistici e ammortamenti fiscali (gli ammortamenti sono, infatti, riconosciuti ai fini fiscali dal 2021), ma solo per effetto di situazione specifiche quale quella degli ammortamenti civilistici che eccedono la quota fiscalmente deducibile in base ai parametri del DM 31 dicembre 1988.

Quanto al debito per imposta sostitutiva, l’OIC precisa che in caso di rateizzazione dell’importo esso deve essere valutato ai sensi dell’OIC 19, con relativa attualizzazione se il debito è rilevante (l’effetto dell’attualizzazione, in tali casi, è contabilizzato nella stessa riserva di rivalutazione).