Approvata la nuova direttiva DAC 7, con nuovi obblighi per tali soggetti dall’anno 2023

Di Gianluca ODETTO

Con l’approvazione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della proposta di direttiva c.d. “DAC 7” viene ulteriormente modificata la direttiva 2011/16/Ue (direttiva “quadro” sullo scambio automatico di informazioni in ambito comunitario).

Pur se la direttiva “DAC 7” regola anche materie come le richieste di gruppo, ed estende lo scambio automatico dei dati reddituali (art. 8 della direttiva 2011/16/Ue) alle royalties, il suo aspetto maggiormente innovativo riguarda la previsione di nuovi obblighi di scambio automatico dei dati in possesso dei gestori di piattaforme digitali (nuovo art. 8-bisquater della direttiva 2011/16/Ue), con effetto dal 1° gennaio 2023.

L’obiettivo della nuova disciplina è quello di controllare la posizione degli utilizzatori delle piattaforme digitali (siano essi “privati” o imprese), i quali propongono attraverso le medesime i propri beni e i propri servizi sia nel contesto B2B che nel contesto B2C.
Lo scopo è quello di “intercettare” volumi di ricavi giudicati in più casi consistenti, con transazioni che oggi risulta difficile per le Amministrazioni controllare in modo efficace.

Per realizzare questi obiettivi sono previsti, in capo ai gestori delle piattaforme digitali, obblighi di screening e di “adeguata verifica” (questa la locuzione, in italiano, adoperata nella sezione II dell’allegato alla nuova direttiva) degli utilizzatori della piattaforma digitale (definiti “venditori”), che se non svolti secondo le regole previste dall’allegato stesso possono anche condurre, nei casi più gravi, alla chiusura dell’account del venditore.

Il sistema è congegnato in modo tale per cui il gestore della piattaforma digitale raccoglie una serie di dati delle persone (fisiche e giuridiche) che sono registrate sulla piattaforma e utilizzano la stessa per fornire i propri beni e i propri servizi (venditori): si tratta, ad esempio, del nome e del cognome e della data di nascita, se il venditore è una persona fisica, della denominazione sociale, se il venditore è una società, dell’indirizzo, del codice fiscale (o numero equivalente) e della partita IVA (se il venditore stesso agisce in regime di impresa), nonché dell’ammontare dei corrispettivi pagati o accreditati in ciascuno dei periodi oggetto di monitoraggio.

Obblighi rafforzati sono poi previsti nel momento in cui la piattaforma sia utilizzata per servizi di locazione di immobili: in queste situazioni, sono oggetto di scambio da parte del gestore della piattaforma anche l’indirizzo dell’immobile (e, se disponibili, i relativi dati catastali) e, sempre se disponibile, il numero di giorni in cui l’immobile è stato locato.

Le attività oggetto di monitoraggio sulle piattaforme sono molteplici, e vanno dai sopra citati servizi immobiliari alla vendita di beni, al noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto (quindi non solo le auto, ma anche biciclette, monopattini, ecc.), così come alla generica fornitura di “servizi personali” (servizi basati sulla durata o sulla prestazione, prestati on line o off line, nel secondo caso se facilitati dalla piattaforma).

Una volta acquisiti i dati in esame, il gestore della piattaforma trasmette i dati all’Autorità competente del proprio Stato di residenza o di stabilimento. Questo Stato, poi, provvede a trasmettere i dati a ciascuno degli Stati membri dove risiedono i vari venditori, o dove gli immobili sono locati.
Come anticipato, gli obblighi risulteranno molto diffusi, posto che:
– per “piattaforma” si intende, come specificato nella sezione I dell’allegato alla nuova direttiva, qualsiasi software e sito web (comprese le app) che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti e di svolgere, direttamente o indirettamente, una “attività pertinente” (ovvero, uno dei servizi sopra specificati) per questi ultimi;
– per “gestore della piattaforma” si intende qualsiasi soggetto che stipula un contratto con un venditore per mettere a disposizione la piattaforma, o parte di essa.

Esistono poi una serie di esclusioni, la principale delle quali riguarda il “gestore della piattaforma escluso”, ovvero un gestore che, anno per anno, dimostra alla propria Amministrazione fiscale che l’intero modello di business è tale da non includere venditori soggetti a monitoraggio (ciò avviene, ad esempio, se il venditore ha svolto sulla piattaforma meno di 30 attività e ha percepito un corrispettivo annuo complessivo non superiore a 2.000 euro).

Sono poi previste a carico del gestore della piattaforma attività di due diligence sinora sconosciute a questo mondo: ad esempio, può essere richiesto al venditore un certificato di residenza fiscale, laddove il gestore non abbia sicurezza in merito alla residenza del venditore che opera sul sito, così come sono previsti obblighi di controllo sulla proprietà degli immobili nel momento in cui vi sia una frequenza sistematica all’intermediazione delle locazioni da parte del medesimo soggetto.