Ai fini del confronto del fatturato 2019 e 2020, al rigo VE50 deve essere sommato il rigo VE40

Di Emanuele GRECO

Ai fini del calcolo del fatturato, per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”), si fa riferimento alla data di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi, così come avveniva per i precedenti contributi (si veda “Raffronto del fatturato 2020 e 2019 per il contributo del decreto Sostegni” del 23 marzo 2021).

Precedenti chiarimenti hanno evidenziato come siano da considerare tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni del periodo interessato, alle quali vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi che non sono rilevanti ai fini IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020, §2, e circ. n. 22/2020, risposta 4.3).

Nella sostanza, non assumerebbe rilievo il volume d’affari realizzato annualmente dal soggetto passivo (determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72) ma l’effettiva somma algebrica di cessioni e prestazioni effettuate nell’anno (art. 6 del DPR 633/72).

In particolare, le istruzioni alla compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, approvate con il recente provvedimento n. 77923/2021, specificano che:
– devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
– occorre tenere conto delle note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72, aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
– i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
– nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).

Inoltre, le istruzioni precisano che concorrono a formare l’ammontare del fatturato (sia 2019 che 2020) anche le cessioni di beni ammortizzabili.
Si tratta di una conferma dell’impostazione già adottata per il contributo a fondo perduto introdotto dal DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), come evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 (§ 2) e nella risposta a interpello n. 518/2020.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate per i passaggi interni di beni e di servizi, rispetto ai quali è emessa fattura ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, anch’essi da computare nel fatturato 2019 e 2020. Su tale aspetto consta un precedente chiarimento della prassi ufficiale (circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2020, § 4.1).

Appare fin da subito evidente che, sebbene il contributo di cui al decreto “Sostegni” sia calcolato su base annuale (diversamente dai precedenti), non sia possibile stabilire per tutti i soggetti interessati un automatismo rispetto alla dichiarazione IVA per il 2019 e per il 2020.

Come detto, il criterio di determinazione del fatturato 2019/2020 non necessariamente coincide con il volume d’affari di cui all’art. 20 del DPR 633/72, risultante dal rigo VE50 del modello di dichiarazione IVA.
In particolare, stando alle indicazioni delle Entrate, dovranno essere sommate le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni, non rientranti nel volume d’affari IVA, il cui ammontare (al netto dell’IVA) è riportato nel rigo VE40 del modello dichiarativo.

Infine, le risultanze della dichiarazione IVA non potranno essere adottate, per forza di cose, da parte di coloro che sono esonerati dalla presentazione, tra cui a titolo esemplificativo:
– coloro che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10 del DPR 633/72;
– i soggetti in regime di dispensa dagli adempimenti IVA di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72;
– i produttori agricoli in regime IVA di esonero ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72.

Per quest’ultima categoria di soggetti, con riferimento al contributo ex DL 34/2020, è stato indicato che la verifica della riduzione del fatturato andrà effettuata considerando unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando nell’esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura. Viceversa, laddove tali imprenditori operino esclusivamente nei confronti di consumatori finali, dovranno fare riferimento “alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” (circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2020, § 4.6).