Come riferimento si assume la data di effettuazione dell’operazione ai fini IVA

Di Emanuele GRECO

Il decreto legge “Sostegni” (DL 41/2021) ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.
Potranno beneficiare del contributo, previa presentazione in via telematica di una specifica istanza all’Agenzia delle Entrate, tutti coloro il cui ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia calato di almeno il 30% rispetto a quello del 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi.
Così come avvenuto per i precedenti contributi a fondo perduto (DL “Rilancio”, DL “Ristori” e DL “Agosto”), per ciascuna operazione dovrà essere considerata la data di emissione della fattura (nel caso di fattura elettronica via SdI, trattasi del campo 2.1.1.3 <Data>) ovvero la data del corrispettivo giornaliero.

Se il criterio espressamente individuato è quello di effettuazione dell’operazione, è da rammentare che tale momento (corrispondente alla data di consegna o spedizione dei beni oppure di pagamento del servizio), può essere, tra l’altro, anticipato per effetto di un’eventuale emissione anticipata della fattura, sia nel caso delle cessioni di beni che nel caso delle prestazioni di servizi (art. 6 del DPR 633/72).

Ciò sta a significare che l’operazione, rilevante ai fini del calcolo del fatturato del 2020 rispetto al 2019, potrebbe considerarsi effettuata nell’anno anche in assenza dell’incasso del relativo corrispettivo.
Emblematico è il caso dei soggetti che si avvalgono del regime di IVA per cassa (con esigibilità dell’IVA differita al momento di incasso del corrispettivo), i quali dovranno computare nel fatturato del 2020 anche le eventuali fatture già emesse nell’anno (ancorché non pagate), essendosi comunque verificato il momento di effettuazione dell’operazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2012, § 3).

Fermo restando che le modalità di attuazione della disciplina saranno definite con un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è utile, sin d’ora, richiamare gli ulteriori criteri adottati dalla prassi per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi periodici.

In precedenza, è stato chiarito che sono da considerare tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni del periodo interessato alle quali vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi che non sono rilevanti ai fini IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020, §2, e circ. n. 22/2020, risposta 4.3).

Per coloro che non hanno la possibilità di determinare né il fatturato né i corrispettivi, in quanto esonerati dalla generalità degli obblighi di certificazione fiscale (art. 2 del DPR 696/96 e art. 1 del DM 10 maggio 2019), dovrebbe restare valido il principio tale per cui, in assenza dell’obbligo di fatturazione, occorre “fare riferimento all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 e n. 22/2020).

Tra gli altri soggetti che effettuano operazioni “non rilevanti ai fini IVA” vi sono gli aderenti al regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014), le cui cessioni e/o prestazioni sono escluse da imposta.
Con riferimento ai soggetti forfetari, l’art. 1 comma 59 della L. 190/2014 dispone, oltre all’esonero dal versamento dell’IVA, anche l’esonero “da tutti gli altri obblighi previsti” dal DPR 633/72.

I successivi documenti di prassi sul punto non sono risolutivi in ordine alla sussistenza dell’obbligo di fatturazione. Ad esempio, nella circ. n. 10/2016 § 4.1.1. si afferma che l’esclusione opera per gli obblighi contabili e dichiarativi, senza contemplare l’esonero dalla fatturazione, peraltro implicitamente richiamato in diversi punti della stessa circolare.

Sulla base di queste premesse, non è chiaro se i contribuenti forfetari debbano calcolare il fatturato sulla base dei criteri ordinari oppure operi la regola residuale individuata dalla prassi (circ. n. 15/2020 e n. 22/2020) che richiama le regole di determinazione del reddito e quindi il principio di cassa.

Un elemento utile è rinvenibile nella relazione tecnica al DL “Sostegni”, tale per cui, al fine di stimare gli oneri finanziari per il riconoscimento del contributo ai soggetti in regime forfetario, è stato considerato l’importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.