Gli importi indicati nel quadro A possono differire da quelli indicati nel quadro C

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell’anno 2020, il termine ultimo per l’invio della “comunicazione” per l’esercizio dell’opzione è stabilito al 31 marzo 2021 (il termine è stato differito dal 16 marzo al 31 marzo dal provv. Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2021 n. 51374).
Nel caso sussistano tutte le condizioni (soggettive e oggettive) richieste per poter beneficiare del superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, occorre prestare particolare attenzione nella compilazione del modello (modello e istruzioni, si ricorda, sono state aggiornate dal provv. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020 n. 326047).

In caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi della lett. a) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, il fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati applica, nel documento con cui certifica e addebita le relative spese (tipicamente, la fattura), uno sconto “fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso”.
Ciò comporta che, con riguardo all’agevolazione del superbonus che è contraddistinta da una percentuale di detrazione pari al 110%, fatto 100 di sconto sul corrispettivo applicato in fattura, l’ammontare di credito di imposta che matura in capo al fornitore, a fronte dell’applicazione di quello sconto, sia 110.
Senza entrare nel merito alla compilazione del frontespizio (per il cui approfondimento si rinvia al Quaderno Eutekne n. 159), devono poi essere compilati i quadri A, B, C e D.

Ipotizzando che l’opzione non venga esercitata con riguardo a spese relative alla liquidazione di un singolo stato di avanzamento dei lavori (SAL) e che l’intervento eseguito da una persona fisica riguardi un edificio unifamiliare, nel Quadro A deve essere indicato:
– nel campo “Tipologia di intervento”, il codice identificativo del tipo di intervento per cui sono state sostenute le spese da cui deriva la detrazione “edilizia” per cui viene esercitata una delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020;
– il campo “Intervento Superbonus” deve essere barrato quando l’opzione che viene comunicata è relativa a interventi diversi da quelli di efficienza energetica “trainanti”, di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, per i quali tuttavia le relative detrazioni “edilizie” trovano applicazione in versione superbonus al 110% (ad esempio se l’opzione riguarda interventi “trainati”);
– nel campo “Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)” va indicato l’ammontare complessivo delle spese sostenute, nei limiti dei tetti massimi di spesa ammessi dalla legge con riguardo alle diverse tipologie di intervento, sulle quali si applicano le percentuali di detrazione spettanti a seconda della tipologia dell’intervento.

Nel Quadro C del modello di comunicazione, invece, devono essere indicati i dati relativi all’opzione che viene esercitata.
Ove si intenda optare per lo sconto sul corrispettivo, nella “Sezione I” del quadro C il beneficiario deve barrare la casella “A”.
Nel campo “Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)” il beneficiario deve invece indicare, nel caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo, l’importo della detrazione corrispondente allo sconto applicato sul corrispettivo.
Nel caso in cui però, trovando applicazione il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, la percentuale di detrazione spettante è pari al 110%, la detrazione che matura in capo al fornitore è pari al 110% dello sconto applicato sul corrispettivo ed è tale ammontare (110%) che deve essere indicato.

Ad esempio, per dei lavori di riqualificazione energetica pari a 10.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire della detrazione del 110%, la fattura deve indicare:
– l’imponibile di 10.000 euro;
– l’IVA del 10% pari a 1.000 euro;
– il totale fattura di 11.000 euro;
– lo sconto praticato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, pari a 11.000 euro;
– netto da pagare zero euro.

Nel campo “Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)” del quadro A deve essere indicato l’importo di 11.000 euro, mentre nel campo “Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)” del quadro C deve essere indicato l’importo di 12.100 euro (determinato calcolando la detrazione del 110% su 11.000 euro).