L’importo varia in relazione all’entità del capitale o del fondo di dotazione esistente alla data del 1° gennaio di ogni anno

Di Antonio PICCOLO

Scade martedì 16 marzo il termine per effettuare il versamento della tassa annuale forfetaria di concessione governativa dovuta dalle società di capitali per la bollatura e la numerazione dei libri e registri contabili.

Il pagamento va effettuato esclusivamente in via telematica mediante utilizzo del consueto modello F24. Infatti, secondo l’art. 23 della Tariffa allegata al DPR n. 641/1972, le società di capitali (spa, sapa, srl), comprese le società consortili, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), devono versare, entro il 16 marzo di ogni anno, una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

La tassa deve essere corrisposta nella misura forfetaria di 309,87 euro o di 516,46 euro, a prescindere dal numero sia dei libri e/o registri tenuti (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee), sia delle relative pagine. La soggettività passiva si estende agli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera b) del TUIR, vale a dire agli enti pubblici e privati (residenti nel territorio dello Stato) che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cfr. R.M. n. 90/96; R.M. n. 265/96). Sono interessate all’adempimento anche le aziende speciali e le società di capitali che gestiscono i servizi pubblici locali (consorzi tra enti territoriali), mentre non sono tenute a corrispondere la tassa le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice).

Infatti, per “società di capitali” devono intendersi, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 108/96 (risposta 12.1.1), soltanto le spa, le sapa e le srl. Ne discende che sono esclusi dal pagamento della tassa gli altri soggetti contemplati nella stessa lettera a) del citato comma 1 dell’art. 73 del TUIR, ossia in particolare le società cooperative e le società di mutua assicurazione poiché non rientrano nel libro V del codice civile. Secondo tale documento di prassi, anche le società di capitali in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedura concorsuale (escluse le società dichiarate fallite) sono tenute al pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa, purché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (risposta 12.1.3). L’adempimento in esame non riguarda invece gli enti non economici e le aziende ospedaliere e quelle socio-sanitarie.

La tassa è dovuta nelle seguenti misure:
– 309,87 euro se l’importo del capitale o del fondo di dotazione – alla data del 1° gennaio 2021 – è inferiore o pari a euro 516.456,90;
– 516,46 euro se l’importo del capitale o del fondo di dotazione – alla data del 1° gennaio 2021 – è superiore a euro 516.456,90.

Poiché la determinazione della tassa varia in relazione all’entità del capitale o del fondo di dotazione esistente alla data del 1° gennaio di ogni anno, le eventuali operazioni straordinarie che dovessero intervenire dopo tale data, incideranno sulla quantificazione del tributo dovuto per l’annualità successiva. Il pagamento della tassa è deducibile ai fini sia dell’IRES che dell’IRAP (conforme, C.M. n. 137/97, risposta 15.1).

Come detto, il versamento della tassa deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, mediante utilizzo del modello F24 e quindi può essere oggetto di compensazione. Il pagamento va eseguito indicando in particolare nella “Sezione Erario” del modello F24 il codice tributo “7085” (denominato “Tassa annuale vidimazione libri sociali”), l’anno per il quale il versamento è eseguito, cioè il periodo di riferimento (2021), e l’importo dovuto.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’omesso versamento della tassa annuale è punibile con l’applicazione della sanzione dal 100% al 200% della tassa stessa e, in ogni caso, con un importo minimo di 103 euro (art. 9, comma 1 del DPR n. 641/1972).

Una corrente di pensiero molto accreditata sostiene invece che per l’omesso, insufficiente o ritardato pagamento si applicano le seguenti sanzioni stabilite dal novellato art. 13 del DLgs. n. 471/1997:
– 30% della tassa annuale forfettaria dovuta;
– 15% se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza;
– 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 14 giorni dalla scadenza.

Si applica il ravvedimento operoso, con pagamento della sanzione ridotta, da effettuare tramite utilizzo del modello F23 (indicando il codice tributo “678T”, il codice ufficio “RCC” e la causale di versamento “SZ”) contestualmente al versamento del tributo e degli interessi di mora (mediante utilizzo dello stesso modello F24 e con il medesimo codice tributo “7085” indicato su un rigo autonomo) calcolati al tasso legale nell’attuale misura annua dello 0,01% con maturazione giorno per giorno.