Se la dichiarazione è omessa il 10 marzo è la data ultima per ravvedersi

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

L’art. 5 comma 2 del DL 167/90 stabilisce che per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale è irrogata una sanzione dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Qualora le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti siano detenuti in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata, e diviene dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

Ove il quadro RW sia presentato entro 90 giorni dal termine, si applica però la sanzione fissa di 258 euro, essendo irrilevante che i possedimenti esteri si trovino o meno in “paradisi fiscali”. Ad uguali conclusioni si deve pervenire per il modulo RW infedele ma integrato nei novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se l’omessa o infedele presentazione del quadro RW viene sanata nei novanta giorni, la riduzione da ravvedimento operoso si computa su 258 euro (si veda la recente ris. Agenzia delle Entrate 24 dicembre 2020 n. 82).
È opinione comune che il quadro RW, non essendo tecnicamente una dichiarazione autonoma, segua il regime normativo della dichiarazione dei redditi, di cui è parte integrante.

Come sostenuto nella circ. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015 n. 27 § 2.3, sia la tardiva dichiarazione dei redditi che l’omessa presentazione del quadro RW soggiacciono al limite temporale dei 90 giorni. Dunque, se, decorsi i 90 giorni, la dichiarazione dei redditi non è stata ravveduta, anche il quadro RW non sarebbe più ravvedibile, nonostante si tratti di contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione, che, per questo motivo, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione con il solo frontespizio unitamente al quadro RW.

Rammentiamo sul punto che la tardiva dichiarazione dei redditi e IRAP può essere ravveduta solo entro i novanta giorni dal termine di presentazione ex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97. Pertanto, la tardiva presentazione del modello REDDITI 2020 (inerente all’anno 2019) può essere ravveduta entro il 10 marzo 2021.

Considerato che il quadro RW non è considerato una “dichiarazione”, in ogni caso il ravvedimento entro i 90 giorni rientra nell’art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione di 258 euro a un nono, sia quando si ravvede il solo quadro RW sia quando, unitamente a ciò, si ravvede anche la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dovendosi applicare i chiarimenti della circolare n. 42 del 2016, sarebbe necessario pagare le sanzioni da 250 euro ridotte al decimo se si tratta di dichiarazione tardiva, oppure ridotte al nono se si tratta di dichiarazione infedele, trattandosi di ravvedimento entro i novanta giorni (si vedano “Tardiva dichiarazione da ravvedere entro il 10 marzo” del 20 febbraio 2021 e “Dichiarazione infedele poco cara se sanata entro il 10 marzo” del 1° marzo 2021).

Sotto il profilo operativo, occorre, entro il 10 marzo 2021:
– sanare la violazione dichiarativa, presentando o integrando il modello REDDITI 2020;
– presentare o integrare correttamente il quadro RW;
– pagare le sanzioni ridotte relative alla tardiva dichiarazione (25 euro) o alla dichiarazione infedele (27,78 euro);
– pagare le sanzioni ridotte pari a 28,67 euro per il quadro RW;
– sanare gli eventuali tardivi versamenti delle imposte che emergono dalla dichiarazione, a titolo di saldo e di acconto.
In merito a quest’ultimo punto, bisogna altresì sanare gli omessi versamenti dell’IVIE e dell’IVAFE (ris. Agenzia delle Entrate 24 dicembre 2020 n. 82).

Se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi nei termini senza compilare il quadro RW, questo può essere oggetto di autonomo ravvedimento anche spirati i 90 giorni, applicando la riduzione della sanzione da 1/8 del minimo a 1/5 del minimo.

Però, sarebbe molto più costoso, in quanto occorrerebbe prendere come base di computo le sanzioni proporzionali dell’art. 5 del DL 167/90 (del 3% dell’ammontare non dichiarato, elevate al 6% se si tratta di possedimenti detenuti in “paradisi fiscali”). Se si tratta di “paradisi fiscali”, opererebbe anche la presunzione dell’art. 12 del DL 78/2009, con raddoppio delle sanzioni da dichiarazione infedele.