Entro il 16 marzo il versamento dell’intero importo sospeso o della prima rata

Di aniele SILVESTRO

Con il messaggio n. 896 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi nei mesi di novembre e dicembre 2020, ai sensi degli artt. 1313-bis e 13-quater del DL 137/2020 (DL “Ristori”) convertito.

Si ricorda che l’Istituto ha già dettato le prime indicazioni con la circ. n. 129/2020 e il messaggio n. 4361/2020, con riguardo alla sospensione relativa al mese di novembre 2020 (ex artt. 13 e 13-bis) e riguardante datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una di quelle prevista dall’Allegato 1 al decreto. Inoltre, la sospensione si applica anche in favore dei datori di lavoro con unità produttive od operative nelle zone rosse e appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2.

Ai sensi dell’art. 13-quater, la sospensione si applica per i contributi in scadenza nel mese di dicembre 2020 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, al ricorrere di specifici requisiti e nel caso in cui abbiano subìto un calo di fatturato o dei corrispettivi. Inoltre, la sospensione si applica anche a determinati soggetti che esercitano attività sospese ai sensi del DPCM 3 novembre 2020 ovvero esercitano specifiche attività nelle zone rosse o arancioni (circ. INPS n. 145/2020 e messaggio INPS n. 4840/2020).

I contributi oggetto di sospensione possono essere versati, senza sanzioni o interessi, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Sul punto, l’Istituto precisa che, in caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro e che il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese.

I soggetti interessati dalla sospensione dovranno inoltre versare in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi e ricadenti nel periodo di sospensione.
Prima di dettare le istruzioni, l’Istituto previdenziale sottolinea che, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza dei requisiti riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, la misura agevolativa non è riconoscibile e pertanto risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario ex art. 116 della L. 388/2000.

Sotto il profilo operativo, le aziende con dipendenti sono tenute a compilare la “Sezione INPS” del modello F24, utilizzando, come causale contributo, il codice “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 ovvero N976). Sul punto, l’INPS evidenzia che i beneficiari della sospensione dei mesi di novembre e dicembre 2020 dovranno utilizzare il codice N974 in due righe distinte, una per ogni mese.

In merito al versamento, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, deve essere utilizzata la causale contributo “RC01”.
Con riferimento ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, e in modo particolare per la sospensione prevista per il mese di dicembre dall’art. 13-quater del DL 137/2020, l’INPS evidenzia che i versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato la “Sezione INPS” del modello F24, secondo la modalità indicata con il messaggio in commento.

Ancora, le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, che fruiscono della sospensione del versamento dei contributi relativi al secondo trimestre 2020, ai sensi del citato art. 13-quater commi 1 e 2, sono tenute a presentare apposita istanza, disponibile all’interno del “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”. La presentazione della domanda determina il riconoscimento del codice di autorizzazione “4Y”, mentre per le aziende beneficiarie della sospensione di cui al comma 3 della citata disposizione è attribuito il codice di autorizzazione “4X”.

Alle aziende a cui sono stati attribuiti i suddetti codici e che risulteranno a debito, in prossimità della scadenza del 16 marzo 2021, verrà inviata una comunicazione con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione. Dovrà, invece, essere versata in un’unica soluzione la rata dei piani di ammortamento sospesa e ricadente nel mese di dicembre 2020.

Infine, l’INPS, con il messaggio in commento, si sofferma sui lavoratori agricoli autonomi aventi i requisiti di cui all’art. 13-quater commi 1, 2 e 3, sottolineando che per avvalersi della sospensione della rata di dilazione devono utilizzare l’istanza presente nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura”.