La dichiarazione richiede il visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro su base annua

Di Emanuele GRECO e Massimo NEGRO

Il 6 marzo 2021 rappresenta il termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA da parte di coloro che intendono compensare il credito emergente, per un importo superiore a 5.000 euro, con imposte e contributi in scadenza il 16 marzo.

È, fin da subito, opportuno osservare che il limite massimo dei crediti d’imposta e contributivi compensabili “orizzontalmente”, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 e dell’art. 34 della L. 388/2000, per l’anno 2021 è nuovamente pari a 700.000 euro. Tale limite comprende anche i rimborsi erogati in favore dei soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”, secondo quanto previsto dall’art. 25 comma 4 del DLgs. 241/97.

Non è, infatti, più operativa la maggiore soglia prevista, per l’anno 2020, in misura pari a un milione di euro dall’art. 147 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020).
Seppur in assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, il limite di cui trattasi dovrebbe seguire una logica “di cassa”, in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 nell’anno solare, indipendentemente dal periodo d’imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito.

Nel 2021, il più elevato limite di un milione di euro tornerebbe, dunque, come in passato, a poter essere fruito da parte dei soli subappaltatori edili che abbiano registrato, nel 2020, un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in forza di contratti di subappalto.

Un ulteriore aspetto da tenere presente, ai fini dell’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per un importo annuo superiore a 5.000 euro, è l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato oppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti, come prescritto dall’art. 10 del DL 78/2009.

Come anticipato, la compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione munita del visto o della sottoscrizione alternativa. Pertanto, se si intende compensare il credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA per il 2020 con il versamento dei tributi e contributi in scadenza il 16 marzo 2021, in misura superiore a 5.000 euro, il termine ultimo di presentazione del modello è il 6 marzo 2021.

In merito alla determinazione della soglia di 5.000 euro per gli obblighi di apposizione del visto di conformità, è da rammentare che il limite non riguarda l’ammontare totale del credito IVA annuale, ma l’importo che si intende utilizzare in compensazione “orizzontale” nel modello F24.
Tale aspetto è stato precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/2010 (§ 2.1), seppure con riferimento alla precedente soglia di 15.000 euro.

È, viceversa, possibile presentare la dichiarazione priva del visto (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso, ai fini della compensazione “orizzontale”, è ininfluente anche la data di presentazione del modello.

La soglia di 5.000 euro è incrementata a 50.000 euro per le start up innovative (art. 25 del DL 179/2012), nonché per i soggetti passivi che possono beneficiare del regime premiale ISA, in relazione al livello di affidabilità fiscale conseguito ai sensi dell’art. 9-bis del DL 50/2017.

Per i crediti IVA in argomento, i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegato il regime premiale sono stati individuati dal provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2020 n. 183037.
Infatti, facendo riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 ai fini delle imposte dirette, è possibile fruire dell’esonero dal visto di conformità (o dalla sottoscrizione alternativa) per il credito IVA maturato nell’anno 2020, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10), oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019).
L’esonero vale anche per i crediti IVA trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2021 (risultanti dai relativi modelli TR).

Il limite di 50.000 euro si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nell’anno 2021 e, di conseguenza, è cumulativo sia del credito IVA annuale 2020 che dei crediti IVA trimestrali 2021, indipendentemente dal fatto che gli importi utilizzati in compensazione siano relativi a due periodi d’imposta diversi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2019, § 7.4).